Con la Legge 07/01/2026, n. 1, che entrerà in vigore dal 22/01/2026, cambia in modo significativo il quadro della responsabilità amministrativa per danno erariale e si rafforzano (con nuovi strumenti) le funzioni di controllo e consulenza della Corte dei conti. La riforma incide sulla legge n. 20/1994 e sul Codice di giustizia contabile, e introduce anche una delega al Governo per il riordino delle funzioni della Corte. Di seguito, in sintesi, i punti principali.
1) “Colpa grave” tipizzata: criteri più chiari. La riforma definisce la colpa grave, elencando ipotesi tipiche (ad es. violazione manifesta delle norme applicabili, travisamento del fatto, affermazione/negazione di fatti smentiti in modo incontrovertibile dagli atti). Inoltre per valutare la “violazione manifesta” si guarda anche a chiarezza della norma e gravità/inescusabilità dell’inosservanza. La norma statuisce che non è colpa grave l’errore dovuto al riferimento a indirizzi giurisprudenziali prevalenti o a pareri delle autorità competenti. In particolare è esclusa la gravità della colpa quando il danno deriva da un atto vistato e registrato nel controllo preventivo di legittimità e anche dagli atti presupposti richiamati/allegati.
2) Accordi, conciliazioni e strumenti deflativi: responsabilità solo in caso di dolo. Per la conclusione di accordi conciliativi (anche in mediazione o in sede giudiziale) e per alcuni strumenti deflativi in materia tributaria (accertamento con adesione, mediazione, conciliazione giudiziale, transazione fiscale), la responsabilità è limitata ai soli casi di dolo (non più colpa grave).
3) Potere riduttivo: da facoltà a obbligo “a certe condizioni” e con tetti. Il giudice contabile mantiene il potere di riduzione dell’addebito, ma la legge introduce un obbligo di esercizio in ipotesi espressamente previste. Tra i profili più operativi: salvo dolo o illecito arricchimento, la riduzione deve rispettare limiti che collegano l’addebito (tra l’altro) a una quota del pregiudizio accertato e a parametri retributivi/compensativi (es. doppio della retribuzione lorda o del corrispettivo percepito).
4) Buona fede degli organi politici: presunzione (salvo dolo) in atti “tecnici”. Viene chiarito, in via interpretativa, che la buona fede dei titolari degli organi politici si presume (salvo dolo) quando gli atti siano stati proposti/vistati/sottoscritti dai responsabili degli uffici tecnici o amministrativi e non vi siano pareri formali contrari.
5) Misure accessorie: sospensione dalla gestione di risorse e “pagamento liberatorio”. Nei casi più gravi, la Corte dei conti può disporre la sospensione dalla gestione di risorse pubbliche (da 6 mesi a 3 anni), con effetti anche sul piano organizzativo interno dell’amministrazione. Inoltre, il pagamento spontaneo integrale di quanto indicato nella sentenza definitiva di condanna fa cessare “ogni altro effetto” della condanna medesima.
6) Copertura assicurativa per colpa grave per chi gestisce risorse pubbliche. È previsto un obbligo di polizza assicurativa (prima dell’assunzione dell’incarico) per chi assume incarichi che comportano gestione di risorse pubbliche e sottoposizione alla giurisdizione contabile, a copertura di eventuali danni patrimoniali da colpa grave.
7) Più controllo preventivo sui contratti pubblici. La riforma interviene sul controllo preventivo di legittimità, estendendolo – tra l’altro – ai contratti di appalto di lavori, servizi e forniture sopra soglia UE e disciplinando in modo più specifico il controllo per procedure connesse a PNRR/PNC.
8) Nuova funzione consultiva (PNRR/PNC) e “scudo” sulla colpa grave se ci si conforma al parere. La Corte dei conti può rendere pareri su questioni giuridiche applicabili a fattispecie concrete legate a PNRR/PNC (di valore complessivo almeno pari a 1 milione di euro), con importanti effetti: se l’amministrazione si conforma al parere, è esclusa la gravità della colpa in caso di successiva contestazione.
9) Delega al Governo: riordino funzioni e spese legali. La legge conferisce una delega (da esercitare entro 12 mesi dall’entrata in vigore) per riorganizzare e riordinare le funzioni della Corte dei conti, con criteri che includono, tra l’altro, rafforzamento della funzione nomofilattica, razionalizzazione e istituti deflativi del contenzioso; prevista anche attenzione al tema dei rimborsi delle spese legali sostenute nei giudizi di responsabilità.
10) Regime transitorio: applicazione anche ai giudizi pendenti. Il nuovo regime (per le modifiche in tema di responsabilità) si applica anche ai procedimenti/giudizi pendenti non definiti con sentenza passata in giudicato alla data di entrata in vigore.
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