fbpx

Scuola e green pass - personale scolastico

Personale scolastico ed obbligo del green pass – Istanza in autotutela con contestuale diffida e messa in mora – La facoltà di scelta tra vaccino e test antigenico e/o molecolare deve essere reale e con costi ed oneri a carico del datore di lavoro.

Il D.L. 11/2021 ha inserito l’art. 9-ter (Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 in ambito scolastico e universitario) del D.L. n. 52/2021 prevedendo: “1.   Dal 1° settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell’erogazione in presenza del servizio essenziale di istruzione, tutto il personale scolastico del sistema nazionale di istruzione e universitario, nonché gli studenti universitari, devono possedere e sono tenuti a esibire la certificazione verde COVID-19 di cui all’articolo 9, comma 2. 2.   Il mancato rispetto delle disposizioni di cui al comma 1 da parte del personale scolastico e di quello universitario è considerato assenza ingiustificata e a decorrere dal quinto giorno di assenza il rapporto di lavoro è sospeso e non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato. 3.   …. 4.  …. 5.  La violazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 4 è sanzionata ai sensi dell’articolo 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35. Resta fermo quanto previsto dall’articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74”.

Si ricorda che l’art. 9 (Certificazioni verdi COVID-19) comma 2 del D.L. n. 52/2021 prevede che: “2.  Le certificazioni verdi COVID-19 attestano una delle seguenti condizioni: a)  avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, al termine del prescritto ciclo; b)  avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione dell’isolamento prescritto in seguito ad infezione da SARS-CoV-2, disposta in ottemperanza ai criteri stabiliti con le circolari del Ministero della salute;c)  effettuazione di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo al virus SARS-CoV-2.”

Il personale scolastico deve pertanto adeguarsi alla normativa oggi vigente se non vuole incorrere in sanzioni, provvedimenti disciplinari e sospensione dal lavoro e dalla retribuzione.

Si ritiene tuttavia che il personale scolastico che non intenda scegliere di ottenere la certificazione verde Covid-19 effettuando la vaccinazione, debba essere messo in condizione, dal datore di lavoro, di ottenere la certificazione ai sensi del comma 2 lett. c) del citato articolo senza doversi necessariamente vaccinare e senza dover sostenere alcun costo od onere per effettuare il test antigenico o molecolare. 

LA FACOLTÀ DI SCELTA TRA VACCINO E TEST ANTIGENICO E/O MOLECOLARE DEVE ESSERE REALE E CON COSTI ED ONERI A CARICO DEL DATORE DI LAVORO.

Lo Studio Legale Massafra ha pertanto predisposto un’istanza in autotutela con contestuale diffida e messa in mora al fine di richiedere che non vengano poste in essere sanzioni o provvedimenti di sospensione fintanto che il datore di lavoro non avrà provveduto agli adempimenti necessari all’attuazione della normativa oggi vigente e così messo in condizione il dipendente di adempiere alla normativa senza oneri e costi aggiuntivi che andrebbero ad incidere pesantemente sulla retribuzione.

La predetta istanza in autotutela non garantisce che il datore di lavoro si uniformi alle richieste, ma consente la sua messa in mora al fine di poter adire l’autorità giudiziaria per richiedere una corretta interpretazione ed applicazione della normativa.

Il personale scolastico che desideri inviare la predetta istanza in autotutela con il patrocinio dei professionisti dello Studio Legale Massafra potrà inviare i propri dati direttamente alla mail info@studiomassafra.com con oggetto “istanza in autotutela green pass scuola”.

Alla ricezione dei dati verrà inviata la copia dell’istanza munita di delega che dovrà essere sottoscritta e rimandata allo Studio Legale Massafra al fine di poterla trasmettere via PEC al datore di lavoro.

Il costo per la predisposizione ed invio della predetta istanza è di € 150,00 che potrà essere corrisposto tramite la piattaforma paypal ovvero con bonifico bancario sul conto corrente Unicredit IBAN IT48R0200805109000106093844 intestato a Studio Legale Massafra società tra avvocati s.r.l..

Al fine di predisporre l’istanza, unitamente alla ricevuta di pagamento, dovranno essere forniti i seguenti dati: Nome e Cognome, Codice Fiscale, Residenza, mail/ PEC, telefono/cell, professione, datore di lavoro ed istituto scolastico presso cui si presta servizio con indirizzo di Posta elettronica Certificata.