Assegno divorzio – Ove il Tribunale ritenga comunque raggiunta la prova dell’insussistenza dei presupposti per l’assegno può non disporre le indagini della polizia tributaria essendo questa una scelta discrezionale del giudice.

Gli Ermellini hanno più volte statuito che in tema di divorzio, il giudice del merito, ove ritenga aliunde raggiunta la prova dell’insussistenza dei presupposti che condizionano il riconoscimento dell’assegno di divorzio, può direttamente procedere al rigetto della relativa istanza, anche senza aver prima disposto accertamenti d’ufficio attraverso la polizia tributaria, atteso che l’esercizio del potere officioso di disporre, per il detto tramite, indagini sui redditi e sui patrimoni dei coniugi e sul loro effettivo tenore di vita rientra nella discrezionalità del giudice del merito e non può essere considerato come un dovere imposto sulla base della semplice contestazione delle parti in ordine alle loro rispettive condizioni economiche (Cass., n. 9861/2006;Cass., n. 2098/2011;Cass., n. 8744/2019).

Tale orientamento è confermato dalla recente pronuncia della Suprema Corte secondo cui “In tema di divorzio, il giudice del merito, ove ritenga aliunde raggiunta la prova dell’insussistenza dei presupposti per il riconoscimento dell’assegno di divorzio, può legittimamente rigettare la relativa istanza senza disporre accertamenti d’ufficio tramite la polizia tributaria, in quanto l’esercizio del potere officioso di disporre indagini sui redditi e sui patrimoni dei coniugi e sul loro effettivo tenore di vita rientra nella discrezionalità del giudice e non può essere considerato un dovere imposto sulla base della semplice contestazione delle parti.” (Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 16/04/2025, n. 9915).

Si ricorda come  l’assegno di divorzio, avente funzione anche perequativa-compensativa, presuppone un rigoroso accertamento del fatto che lo squilibrio tra la situazione reddituale e patrimoniale delle parti, presente al momento del divorzio, sia l’effetto del sacrificio da parte del coniuge più debole a favore delle esigenze familiari, mentre, in assenza di prova di tale nesso causale, l’assegno può giustificarsi solo per esigenze strettamente assistenziali, ravvisabili laddove il coniuge più debole non abbia i mezzi sufficienti per un’esistenza dignitosa o non possa procurarseli per ragioni oggettive (Cass., n. 26520/2024).