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Buoni postali fruttiferi

Lo Studio Legale Massafra ha attivato un servizio di consulenza in ordine alla problematica relativa alla corretta corresponsione, da parte delle Poste Italiane S.p.A., degli interessi  dovuti al momento della riscossione dei Buoni Postali fruttiferi (BPF).
È sufficiente inviare copia del buono postale (via fax al  06 929 323 15 o via mail a info@studiomassafra.com) per essere contattati e così verificare  se il BPF inviato rientra tra quelli per cui è possibile avviare le azioni volte ad ottenere la corresponsione dei maggiori interessi realmente dovuti rispetto a quelli determinati dalle Poste Italiane S.p.A..
Le Poste italiane infatti, forti di alcune pronunce di segno contrario rispetto alla sentenza della Cass. civ. Sez. Unite Sent. n. 13979/2007, hanno infatti continuato ad applicare i minori interessi previsti con il D.M.del Ministero del Tesoro del 13/06/1986 anche ai vecchi buoni postali venduti ai cittadini in data successiva alla pubblicazione del predetto D.M.. In tal modo hanno corrisposto interessi inferiori a quelli riportati sui Buoni Postali Fruttiferi in spregio all'orientamento chiarito dalle Sezioni Unite della Cassazione.

In merito all'illegittimità di tale comportamento

Testo di esempio. Fai clic per selezionare l'Oggetto di Testo.​è tornato a pronunciarsi di recente anche la Suprema Corte stautendo che "Nella disciplina dei buoni postali fruttiferi dettata dal testo unico approvato con il d.P.R. n. 156 del 1973, il vincolo contrattuale tra emittente e sottoscrittore dei titoli si forma sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni di volta in volta sottoscritti; ne deriva che il contrasto tra le condizioni, in riferimento al saggio degli interessi, apposte sul titolo e quelle stabilite dal d.m. che ne disponeva l'emissione deve essere risolto dando la prevalenza alle prime, essendo contrario alla funzione stessa dei buoni postali - destinati ad essere emessi in serie, per rispondere a richieste di un numero indeterminato di sottoscrittori - che le condizioni alle quali l'amministrazione postale si obbliga possano essere, sin da principio, diverse da quelle espressamente rese note al risparmiatore all'atto della sottoscrizione del buono. (Rigetta, CORTE D'APPELLO TORINO, 30/05/2011)" (Cass. civ. Sez. I Ord., 31-07-2017, n. 19002). Nello stesso senso si era espresso anche il Tribunale di Roma, Sez. III, con la sentenza del 22/02/2013 che aveva chiarito che “In merito agli interessi da corrispondere sui buoni fruttiferi postali, l'art. 173 del T.U. n. 156 del 1973, disponeva che essi dovevano corrispondersi sulla base di una tabella riportata a tergo dei buoni medesimi e che tale tabella, per i titoli i cui tassi fossero stati modificati dopo la loro emissione per effetto di un decreto ministeriale sopravvenuto, doveva essere integrata con quella messa a disposizione dei sottoscrittori presso gli uffici postali. Qualora nel corso del rapporto non risulti intervenuta alcuna modifica concernente il tasso degli interessi, né alcuna modificazione risulti verificatasi rispetto alla situazione esistente al momento della sottoscrizione dei titoli, l'eventuale discrepanza tra le prescrizioni contenute nel DM disciplinante la materia e le indicazioni apposte sui buoni fruttiferi offerti in sottoscrizione ai richiedenti dall'Ufficio Postale, deve essere risolta dando prevalenza a queste ultime.

La tutela per il consumatore riguarda principalmente i BPF acquisiti dopo il 13/06/1986

Infatti per quelli acquisiti prima di detta data l'Arbitro bancario finanziario di Milano, con la Decisione N. 1307 del 08 marzo 2013, ha rigettato le richieste avanzata da un consumatore evidenziando che "Per effetto dell’art.6 del DM del Ministero del Tesoro del 13/06/1986, istitutivo della nuova serie contraddistinta dalla lettera “Q”, tutti i buoni emessi appartenenti alle serie precedenti emessi fino al 30/06/1986 si sono considerati rimborsati e il relativo montante maturato alla data 01/01/1987 convertito in titoli della serie “Q”, per la quale sono stati stabiliti rendimenti meno favorevoli rispetto alle serie già in circolazione.

Per effetto di tale normativa, gli importi da corrispondere al momento del pagamento dei buoni emessi prima del 30/06/1986 vengono rilevati non più dalla tabelle poste sul retro dei titoli stessi, ma applicando i rendimenti previsti dal succitato DM.

Dette variazioni sono state rese note mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale e dunque con modalità idonee a tutelare il risparmiatore."
 

Se dopo il 13/06/1986 viene consegnato un BPF con ancora indicati i tassi precedenti al Decreto Ministeriale devono essere applicati i tassi indicati nel Buono e non i nuovi tassi

Inoltre recentemente alcune pronunce hanno evidenziato che sono oggetto di tutela anche titoli della serie Q/P. Era infatti prevista la possibilità di utilizzare i buoni postali delle precedenti serie (in particolare della serie “P” emessi dal 1° luglio 1986) anche successivamente all’emissione del decreto, purché gli uffici postali provvedessero ad apporvi due timbri, uno sulla parte anteriore con la dicitura serie Q/P, l’altro sulla parte posteriore recante la misura dei nuovi tassi. Orbene timbro apposto nella parte posteriore dei titoli disciplina la misura degli interessi sino al 20° anno, ma nulla dice circa i rendimenti dei successivi 10 anni, né tantomeno modifica l’importo fisso, risultante dalla stampigliatura preesistente al timbro, stabilito a bimestre in riferimento agli anni dal 20° al 30° (e difforme da quello di cui alla tabella allegata al D.M. 13.6.1986). Il Tribunale di Milano, con ordinanza del 22/02/2018, ha accolto la domanda di una risparmiatrice volta a vedersi riconosciuti i rendimenti dal 21° anno in poi nella misura della tabella a stampa a tergo del titolo.
Dello stesso avviso anche l’Arbitrato Bancario Finanziario, che con varie decisioni ha stabilito “devono essere riconosciute le condizioni contrattualmente convenute e descritte sui titoli stessi; nello specifico, deve essere riconosciuto a vantaggio del ricorrente dal 21° al 30° anno il rendimento stampato originariamente a tergo del titolo” (Cfr. ABF, decisione n. 5998 del 29.06.2016).

Il contenzioso è esteso anche a tutti i BPF, e dunque anche quelli acquisiti anteriormente al 13/06/1986

in forza di un recente orientamente giurisprudenziale n tema di trasparenza nell'informazione delle modifiche dei rendimenti da parte degli operatori delle Poste Italiane.

Nella sostanza si ritiene che il Decreto Ministeriale del 1986 non debba essere applicato qualora le Poste non diano prova di aver affisso le modifiche così da consentire ai titolari dei buoni di averne un'effettiva conoscenza.

Occorre infatti individuare le condizioni necessarie per l'applicazione ai buoni postali già emessi  della riduzione in corso di rapporto del tasso di interessi compensativo operata, sulla base della norma dell'art. 173 del cod. postale, dall'intervento ministeriale. Sul punto la giurisprudenza non è infatti univoca e recentemente la prima Sezione della Corte di Cassazione ha rimesso la questione alle Sezioni Unite (Cass. civ. Sez. I, Ord., (ud. 23-05-2018) 31-08-2018, n. 21543)

Secondo una parte della giursiprudenza infatti la norma dell'art. 173 del cod. postale deve comunque essere interpretata e ricostruita in modo tale da risultare coerente, e non già contrastante, con l'art.  47 co. 1 della Costituzione.

Si è osservato in particolare che l'applicazione del nuovo tasso debba essere condizionata alla messa a disposizione delle relative tabelle. Con la conseguenza che l'emittente ha l'onere di provare di avere tempestivamente provveduto, negli uffici postali aperti al pubblico, all'effettiva messa a disposizione delle stesse.

Peraltro qualora la giurisprudenza considerasse detti buoni dei veri e propri titoli di credito, come fino ad oggi non ha fatto, si aprirebbe un ulteriore fronte di contenzionso. Infatti da una parte vi è la giurisprudenza (maggioritaria) che ritiene che i buoni postali non siano dei titoli di credito, bensì dei semplici documenti di legittimazione di cui all'art. 2002 c.c.. Da tale qualificazione il detto orientamento fa derivare che per i buoni postali "non rilevano le indicazioni riportate sul retro degli stessi"

QUESTE LE SENTENZE PRINCIPALI SULL'ARGOMENTO :

Tribunale Alessandria Sez. I, 28-04-2017
"I buoni postali fruttiferi disciplinati dal D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156 non sono titoli di credito, ma meri titoli di legittimazione, come dimostrato dalla prevalenza, sul loro tenore letterale, delle successive determinazioni ministeriali in tema di interessi ai sensi dell'art. 173 T.U.".
Tribunale Bergamo Sez. III, 07-04-2017
"Le condizioni poste sul retro del buono fruttifero devono prevalere, essendo contrario alla funzione stessa dei buoni postali (destinati ad essere emessi in serie, per rispondere a richieste di un numero indeterminato di sottoscrittori) che le condizioni alle quali l'Amministrazione postale si obbliga possano essere, sin da principio, diverse da quelle espressamente rese note al risparmiatore all'atto della sottoscrizione del buono".
Trib. L'Aquila, 26-05-2010. 
"In materia di risparmi postali, ai buoni fruttiferi postali va riconosciuta la natura di titoli di legittimazione e non invece di titoli di credito; ne consegue che essi sottostanno alla normativa speciale di settore anche nell'ipotesi in cui difetti un espresso richiamo in tal senso nei documenti cartacei".
App. Palermo Sez. III, 20-12-2011.
"Nella disciplina dei buoni postali fruttiferi dettata dal T.U. delle disposizioni legislative in materia Postale (D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156), il vincolo contrattuale tra emittente e sottoscrittore dei titoli si forma sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni di volta in volta sottoscritti. Il contrasto tra le condizioni, in riferimento al saggio degli interessi, apposte sul titolo e quelle stabilite dalla normativa che ne disponeva l'emissione deve essere risolto dando la prevalenza alle prime, essendo contrario alla funzione stessa dei buoni postali - destinati ad essere emessi in serie, per rispondere a richieste di un numero indeterminato di sottoscrittori - che le condizioni alle quali l'amministrazione postale si obbliga possano essere, sin da principio, diverse da quelle espressamente rese note al risparmiatore all'atto della sottoscrizione del buono".
Trib. Roma Sez. III, 22-02-2013.
"In merito agli interessi da corrispondere sui buoni fruttiferi postali, l'art. 173 del T.U. n. 156 del 1973, disponeva che essi dovevano corrispondersi sulla base di una tabella riportata a tergo dei buoni medesimi e che tale tabella, per i titoli i cui tassi fossero stati modificati dopo la loro emissione per effetto di un decreto ministeriale sopravvenuto, doveva essere integrata con quella messa a disposizione dei sottoscrittori presso gli uffici postali. Qualora nel corso del rapporto non risulti intervenuta alcuna modifica concernente il tasso degli interessi, né lacuna modificazione risulti verificatasi rispetto alla situazione esistente al momento della sottoscrizione dei titoli, l'eventuale discrepanza tra le prescrizioni contenute nel DM disciplinante la materia e le indicazioni apposte sui buoni fruttiferi offerti in sottoscrizione ai richiedenti dall'Ufficio Postale, deve essere risolta dando prevalenza a queste ultime".