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Abuso del diritto e inopponibilità all’amministrazione finanziaria delle operazioni elusive una volta verificato l’uso distorto degli strumenti contrattuali allo specifico fine di ottenere indebiti vantaggi fiscali.

Con una recente pronuncia la Suprema Corte ha ribadito comeIl divieto di abuso del diritto comporta l’inopponibilità del negozio all’amministrazione finanziaria, rispetto ad ogni profilo di indebito vantaggio tributario che il contribuente pretenda di far discendere  dall’operazione elusiva” (Cass. civ., Sez. V, 27/10/2023, n. 29936).

Chiariscono gli Ermellini come “In tema di elusione fiscale, l’avvenuta stipulazione di un leasing traslativo in luogo dell’acquisto del bene, benché all’interno di un gruppo societario, non depone, di per sé, per una distorsione dello strumento giuridico utilizzato, dovendosi invece verificare e accertare se, alla base dell’operazione, vi sia stato un uso distorto del contratto e dei negozi ad esso collegati al fine di perseguire indebiti vantaggi fiscali. (Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. FIRENZE, 03/06/2014)” (Cass. civ., Sez. V, Sentenza, 27/10/2023, n. 29936).