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Accise – Autorizzata la produzione di bevanda a base di vino in impianti diversi dai depositi fiscali anche se prodotta con aggiunta di aromi alcolici.

Se gli aromi alcolici contribuiscono al titolo alcolometrico del prodotto finale in misura inferiore al 1,2% la bevanda rimane classificabile quale “bevanda a base di vino” con conseguente possibilità di produrla in in impianti diversi dai depositi fiscali e senza dover pagare la maggiore accisa prevista per nel caso di “bevande spiritose” appartenenti al Capitolo NC 2208. Tale assunto, sostenuto dallo Studio Legale Massafra per un proprio assistito, è stato validato in data 08/08/2023 dall’ADM nel corso di un  processo verbale di accesso e constatazione per primo impianto per produzione bevande alcoliche ad accisa assolta. Da tale corretta interpretazione deriva non solo la possibilità di produrre la bevanda in un impianto che non costituisca deposito fiscale ma anche un minor costo in termini di accise nell’ambito della produzione di bevande a base di vino con l’aggiunta di aromi alcolici.

L’art. 27 comma 2 del D.Lgs. 504/1995 prevede infatti che può essere autorizzata la produzione in impianti diversi dai depositi fiscali sempreché vengano utilizzati prodotti ad imposta assolta e l’accisa complessiva pagata sui componenti non sia inferiore a quella dovuta sul prodotto derivante dalla loro miscela”.

Nel caso in cui al vino venga aggiunto alcol non si rientrerebbe nella predetta normativa in quanto l’accisa del prodotto finito sarebbe maggiore di quella del vino proprio  a causa dell’aggiunta dell’alcol.

Tuttavia nel caso in cui l’alcol aggiunto sia costituito unicamente da aromi contenenti alcol non si rientra nella fattispecie  di   “aggiunta di alcol” quando l’incremento alcolico dato dagli aromi rientra nel limite del 1,2 %. 

Tale considerazione trova ragione nell’applicazione della normativa di riferimento correttamente evidenziata in sede di verifica dai professionisti dello Studio Legale Massafra.

Infatti per la produzione e commercializzazione delle bevande aromatizzate la disciplina di riferimento è quella del REG. UE N. 251/2014 che non specifica nulla di rilievo in ordine alla gradazione alcolica degli aromi. Detto Regolamento norma i prodotti vitivinicoli aromatizzati  classificandoli nelle seguenti categorie. A) vini aromatizzati; B) bevande aromatizzate a base di vino; C) cocktail aromatizzati di prodotti vitivinicoli.

Il regolamento CE n. 1333/08 prevede una serie di additivi per queste bevande inseriti nell’allegato II, parte C, gruppo I, dello stesso regolamento. Nell’allegato I, paragrafo 4) del nuovo regolamento è confermato che ai prodotti vitivinicoli aromatizzati si applicano le disposizioni in materia di additivi alimentari, compresi i coloranti, previste dal regolamento Ce n. 1333/08.

Il regolamento UE n. 251/2014, nell’allegato 1, disciplina l’utilizzo degli aromi e degli additivi impiegabili e, in particolare, per l’impiego degli aromi è previsto che per l’aromatizzazione dei prodotti vitivinicoli aromatizzati siano autorizzati, tra l’altro, i seguenti prodotti: a) sostanze aromatizzanti naturali e/o preparazioni aromatiche quali definite dall’articolo 3, paragrafo 2, lettere c) e d), del regolamento Ce n. 1334/08; b) gli aromi quali definiti dall’articolo 3, paragrafo 2, lettera a), del regolamento Ce n. 1334/08.

Nell’articolo 4, paragrafo 3 del reg. CE n. 1691/1991 e attualmente nell’allegato I, paragrafo 3, ultimo capoverso del reg. Ue n. 251/2014, è previsto che: “L’alcol etilico utilizzato per diluire o sciogliere i coloranti, gli aromi o altri additivi autorizzati, impiegati per l’elaborazione dei prodotti vitivinicoli aromatizzati, deve essere di origine agricola e deve essere adoperato nella dose strettamente necessaria e non è considerato un’aggiunta di alcole ai fini della produzione di un prodotto vitivinicolo aromatizzato”.

Recentemente la Corte di Giustizia ha infine chiarito che “l’’articolo 27, paragrafo 1, lettera e), della direttiva 92/83/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, relativa all’armonizzazione delle strutture delle accise sull’alcole e sulle bevande alcoliche, deve essere interpretato nel senso che tanto l’alcole etilico che venga utilizzato per la produzione di aromi impiegati a loro volta per la preparazione di bevande analcoliche aventi titolo alcolometrico non superiore all’1,2% in volume quanto l’alcole etilico che sia già stato utilizzato per la produzione di tali aromi rientrano nell’esenzione prevista da tale disposizione(Corte giustizia Unione Europea, Sez. X, 22/12/2022, n. 332/21).