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Agente sportivo – Regolamento interno della F.I.G.C. – Diritto al compenso anche se il contratto è stipulato senza l’assistenza dell’agente -Il diritto al compenso cessa solo in caso di revoca e decorsi 30 giorni dalla sua comunicazione e deposito presso la segreteria della Commissione Agenti.

La Cassazione ha evidenziato che “Gli artt. 18, comma 2, e 21, comma 6, del Regolamento Agenti della Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), costituente atto di autonomia organizzativa contrattuale, vanno interpretati nel senso che all’agente sportivo è dovuto integralmente il compenso convenuto con il calciatore al momento del conferimento dell’incarico, anche nel caso in cui quest’ultimo stipuli un contratto di prestazione sportiva senza l’assistenza dell’agente o con l’assistenza di un agente diverso da quello incaricato, a meno che il calciatore non abbia revocato l’incarico, con lettera raccomandata a.r. (o con comunicazione equipollente), almeno trenta giorni prima della stipulazione del contratto, ed abbia depositato o inviato copia della comunicazione di revoca alla segreteria della Commissione Agenti. (Cassa con rinvio, CORTE D’APPELLO BRESCIA, 15/06/2018)” (Cass. civ. Sez. III Ord., 19-01-2021, n. 835).

Con la medesima pronuncia la Corte evidenzia altresì che “l’agente sportivo di un calciatore, il cui contratto sportivo termini prima della sua naturale scadenza per recesso anticipato della squadra di calcio, non ha diritto alla provvigione per la parte ineseguita del contratto, ai sensi dell’art. 1748, comma 5, c.c. e dell’art. 17, comma 8, del Regolamento Agenti della Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC)” (Cass. civ. Sez. III Ord., 19-01-2021, n. 835).