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Amministratore di Sostegno – Poteri dell’AdS di esprimere il consenso in luogo dell’amministrato ai trattamenti sanitari  e al ricovero presso struttura riabilitativa dalla quale non potrà essere dimesso senza il consenso dell’AdS – Volontà dell’amministrato viziata da tossicodipendenza o patologia psichiatrica.

Lo Studio legale Massafra ha ottenuto un’importante  ed innovativa pronuncia del Tribunale di Roma sull’importante questione dei poteri dell’amministratore di sostegno  e della possibilità di prestare il consenso al posto dell’amministrato alla presentazione di richiesta di ricovero  presso idonea comunità terapeutica e consenso al trattamento medico-sanitario. Il Tribunale di Roma, con un’illuminata pronuncia, ha previsto, non solo che l’AdS presti il consenso al posto dell’amministrato, ma soprattutto ha precisato che l’amministrato non possa essere dimesso senza il consenso dell’AdS, così rendendo realmente efficace il provvedimento.

Infatti fino ad oggi i poteri conferiti all’AdS e volti alla tutela dell’amministrato erano di fatto privi di reale efficacia in quanto l’amministrato poteva esprimere il dissenso e così sottrarsi alle necessarie cure e, di conseguenza, ripiombare in situazioni che potevano compromettere irrimediabilmente il proprio percorso di vita.

Il Tribunale di Roma ha invece  “ ritenuto necessario che la beneficiaria sia inserita in una struttura idonea alle sue necessità di cura, per intraprendere un percorso terapeutico riabilitativo; ritenuto che la volontà della beneficiaria, in merito alle cure, appare inficiata dalla patologia psichiatrica da cui è affetta, oltre che dagli effetti dell’assunzione di sostanze, non potendosi diversamente spiegare il suo repentino cambiamento di atteggiamento e il netto rifiuto delle cure, a fronte dell’atteggiamento collaborativo assunto all’udienza del …  sicché è evidente che ella, pur mostrando, occasionalmente, consapevolezza della malattia e del conseguente bisogno di cure, non è in grado di dare seguito ai propositi manifestati ed agisce in modo completamente difforme, a proprio evidente detrimento; ritenuto che il dissenso dalla stessa espresso rispetto all’assunzione di terapie e al ricovero non è frutto di una sua consapevole valutazione, ma viziato dalla patologia; ritenuto pertanto che L’ADS POSSA, IN QUESTA SITUAZIONE, ESPRIMERE, IN LUOGO DELLA BENEFICIARIA, IL CONSENSO NON SOLTANTO AI TRATTAMENTI SANITARI NECESSARI MA ANCHE AL RICOVERO PRESSO UNA IDONEA STRUTTURA TERAPEUTICO-RIABILITATIVA, IN QUANTO FUNZIONALE ALLE CURE, SECONDO IL DISPOSTO DELL’ART. 3, COMMA 4 LEGGE 219/2017 PQM Visto l’art. 410 c.c. e l’art. 3 comma 4 l. 219/2017, DISPONE CHE L’ADS CHIEDA E PRESTI IL CONSENSO, IN LUOGO DELL’AMMINISTRATA, AL SUO RICOVERO PRESSO UNA STRUTTURA DI CURA IDONEA, individuata anche con la collaborazione dei Servizi che hanno in carico la beneficiaria, ove ella possa intraprendere un percorso terapeutico riabilitativo e DALLA QUALE LA STESSA NON POTRÀ ESSERE DIMESSA SENZA IL CONSENSO DELL’ADS” (Tribunale di Roma – Decreto del 26/10/2023).