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ASD – Applicabilità dell’IVA ai corsi avente scopo meramente ricreativo o sportivo – IVA esente solo se servizi di formazione o riqualificazione professionale.

Ai corsi di nuoto organizzati da un’associazione sportiva dilettantistica si applica l’IVA (con l’aliquota ordinaria), poiché non rientrano tra i servizi di formazione o riqualificazione professionale. A queste conclusioni è giunta l’Agenzia delle Entrate che, con la risposta a interpello n. 393 del 27 luglio 2022, ha negato l’esenzione IVA per carenza del presupposto oggettivo.

Il regime di esenzione viene riconosciuto esclusivamente ai corsi finalizzati a svolgere un’attività professionale. Un corso avente un mero scopo ricreativo o sportivo non beneficia dell’esenzione IVA in quanto si esula dal campo dei servizi di formazione o riqualificazione professionale (presupposto oggettivo). Infatti, se non si rientra nella nozione di “insegnamento scolastico o universitario”, la prestazione sarà assoggettata a IVA.