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ASD e raccolta pubblica di fondi – Non imponibilità dei relativi proventi se evento svolto in concomitanza con una ricorrenza, una celebrazione o una campagna di sensibilizzazione.

La Commissione tributaria regionale abruzzese ha chiarito “I proventi derivanti da una prestazione di servizi di pubblicità/sponsorizzazione, raccolti durante l’espletamento di una raccolta pubblica di fondi posta in essere da una ASD, rientrano nell’ambito delle previsioni di cui all’art. 25, comma 2, della Legge 13 maggio 1999, n. 133. Le condizioni di non imponibilità di tali proventi prevedono che l’ente sia sportivo dilettantistico, abbia optato per il regime della Legge n. 398/1991, gli eventi non siano superiori a due per anno e che l’importo massimo incassato non ecceda euro 51.645,69. Inoltre, è necessario che l’evento sia svolto in concomitanza con una ricorrenza, una celebrazione o una campagna di sensibilizzazione. Irrilevante, poi, è ritenuta la redazione del rendiconto nella misura in cui il sodalizio sia in grado di dimostrare, con documentazione idonea, il possesso di tutti i requisiti per fruire della predetta non imponibilità(Comm. trib. regionale Abruzzo L’Aquila, Sez. VII, 25/01/2021, n. 18).

La Commissione Tributaria regionale chiarisce altresì che “Le associazioni e società sportive dilettantistiche, ma anche tutte le altre organizzazioni che operano nel settore no profit, hanno l’occasione di dare vita ad una raccolta pubblica di fondi per dare una “boccata d’ossigeno” alle casse dell’associazione, cercando ulteriori sostenitori, oltre i propri soci, che forniscano il loro appoggio attraverso una generica e volontaria offerta di risorse. La raccolta pubblica di fondi può concretizzarsi in uno spettacolo, una serata evento, un torneo o la vendita di oggetti di modico valore, in occasione di festività nazionali o patronali. In generale, per gli enti non commerciali, tali eventi trovano la loro regolamentazione nel comma 3, Iett. a) dell’attuale art. 143 del Tuir. Grazie a tale disposizione non concorrono alla formazione del reddito degli enti non commerciali e delle Onlus “i fondi pervenuti ai predetti enti a seguito di raccolte pubbliche effettuate occasiona/mente, anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi di sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione”. Per le associazioni e società sportive dilettantistiche che si avvalgono delle disposizioni della L. n. 398 del 1991, esiste una versione più limitativa, l’ art. 25 della L. n. 133 del 1999, come modificato dall’art. 37 della L. 21 novembre 2000, n. 342 infatti, prevede la possibilità di effettuare particolari raccolte occasionati e saltuarie di fondi effettuate con qualsiasi modalità, i cui proventi sono esclusi dal reddito imponibile. Nei confronti delle società e associazioni che hanno optato per la L. n. 398 del 1991 è stabilito che non concorrono a formare il reddito imponibile, per un numero di eventi complessivamente non superiore a due per anno e per un importo non superiore al limite annuo complessivo di 51.645,69 Euro i seguenti proventi realizzati: nello svolgimento di attività commerciali connesse agli scopi istituzionali (strutturalmente funzionali e svolte in concomitanza alla manifestazione sportiva; per il tramite della raccolta pubblica di fondi effettuata in conformità all’art. 143, comma .3, lett. a) del TUlR. Quindi a differenza di quanto previsto per la generalità degli enti non commerciali, in presenza di società e associazione sportive dilettantistiche, la raccolta pubblica di fondi deve avere gli ulteriori requisiti: qualifica di un soggetto sportivo dilettantistico (riconoscimento del CONI, di una federazione sportiva o di un ente di promozione sportiva; opzione per la L. .398/91; numero di eventi non superiore a due volte l’anno, ancorché non in concomitanza di celebrazioni e ricorrenze e secondo qualunque modalità si svolgimento; rilevanza tributaria imponibile degli eventuali proventi eccedenti il limite di 51.645,69 Euro; svolgimento in esenzione da tassazione IRES, di attività di carattere commerciale connessa agli scopi istituzionali”.

Il comma 2 dell’’art. 25 (Disposizioni tributarie in materia di associazioni sportive dilettantistiche) della legge 13/05/1999, n. 133  così statuisce:

“2. Per le associazioni sportive dilettantistiche, comprese quelle non riconosciute dal CONI o dalle Federazioni sportive nazionali purché riconosciute da enti di promozione sportiva, che si avvalgono dell’opzione di cui all’articolo 1 della legge 16 dicembre 1991, n. 398, e successive modificazioni, non concorrono a formare il reddito imponibile, per un numero di eventi complessivamente non superiore a due per anno e per un importo non superiore al limite annuo complessivo fissato con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro per i beni e le attività culturali:

a) i proventi realizzati dalle associazioni nello svolgimento di attività commerciali connesse agli scopi istituzionali;

b) i proventi realizzati per il tramite della raccolta pubblica di fondi effettuata in conformità all’articolo 108, comma 2-bis, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, in materia di formazione del reddito complessivo 68”.