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Assegno di mantenimento in favore del coniuge – Ininfluenza della situazione patrimoniale della famiglia di origine.

Gli Ermellini hanno escluso che la situazione patrimoniale degli ascendenti del coniuge separato possa incidere sul quantum dell’assegno di mantenimento, ritenendo così che debba rilevare solo il contesto patrimoniale del figlio. In particolare la Cassazione ha chiarito che “…In ogni caso è erroneo l’assunto che, ai fini dell’assegno di separazione in favore del coniuge possano rilevare le condizioni economiche dei genitori del soggetto obbligato. Il diritto al mantenimento, ricorrendo le condizioni previste dall’art. 156 c.c., è fondato sulla persistenza, durante lo stato della separazione, di alcuni degli obblighi derivanti dal matrimonio, che gravano esclusivamente sui coniugi e non anche sui loro genitori. Inoltre, i genitori, una volta che il figlio sia divenuto autonomo e abbia fondato un proprio nucleo familiare, non hanno più alcun obbligo giuridico nei suoi confronti, sicché eventuali elargizioni, anche se continuative, costituiscono atti di liberalità e non possono essere considerate reddito del soggetto obbligato (Cass. n. 10380 del 21/06/2012; in termini, in tema di assegno divorzile si veda Cass. n. 15774 del 23/07/2020). Gli ascendenti sono tenuti soltanto, in via subordinata sussidiaria, a fornire ai genitori i mezzi necessari affinché possano adempiere i loro doveri nei confronti dei figli, qualora entrambi i genitori non possano o non vogliano mantenerli (Cass. n. 10419 del 02/05/2018), questione che qui non viene in rilievo” (Cass. civ., Sez. I, Ord., (data ud. 11/05/2023) 21/06/2023, n. 17805).