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Assegno divorzile compensativo – Valutazione della sperequazione nei percorsi professionali e valutazione dell’esistenza o meno di accordi coniugali recanti attribuzioni patrimoniali tese a riequilibrare la sperequazione.

Con un’importante pronuncia la Suprema Corte chiarisce che “In casi di separazione e divorzio, una situazione di partenza di professionalità paritaria tra gli ex coniugi e una sostanziale sperequazione nei percorsi professionali a favore del marito, aggravata da un carico familiare quasi esclusivo a carico della moglie, giustifica l’attribuzione di un assegno divorzile compensativo a favore dell’ex coniuge economicamente più debole”  (Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 26/08/2024, n. 23082).

Tale importante pronuncia non può tuttavia essere letta senza considerare l’ordinanza degli Ermellini a mente della quale  “in tema di definizione giudiziale della crisi coniugale, per l’attribuzione dell’assegno divorzile richiesto in funzione perequativo-compensativa, IL GIUDICE DEVE VALUTARE SE NEL CORSO DELLA VITA MATRIMONIALE SIANO STATI NEGOZIATI ACCORDI CONIUGALI RECANTI ATTRIBUZIONI PATRIMONIALI O ELARGIZIONI IN DENARO, COSÌ DA AVER OPERATO UN RIEQUILIBRIO TRA LE RISPETTIVE CONDIZIONI ECONOMICHE, oppure se, al momento del divorzio, permanga ancora un significativo divario patrimoniale e reddituale riconducibile al sacrificio, o meno, di uno di essi durante la vita coniugale, potendosi infatti giustificare – solo nel primo caso – l’attribuzione giudiziale dell’assegno divorzile.” (Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 29/07/2024, n. 211).