Quando si parla di assegno divorzile, l’idea più diffusa è che si tratti di un sostegno economico dovuto automaticamente al coniuge economicamente più debole. La giurisprudenza degli ultimi anni, però, ha chiarito che non è così: l’assegno divorzile non è una mera compensazione della differenza di reddito, ma un istituto con una funzione composita (assistenziale, compensativa e perequativa).
In questa direzione si colloca una recente decisione della Cassazione (Cassazione civile, sez. I, ordinanza 29 gennaio 2026, n. 1999), che ha confermato la negazione dell’assegno e, soprattutto, ha affrontato un tema delicato: la restituzione delle somme già incassate dall’ex coniuge.
È essenziale distinguere:
Non è sufficiente la sola divergenza reddituale. Chi chiede l’assegno deve allegare e provare che la propria condizione economica deteriore sia causalmente ricollegabile a scelte matrimoniali condivise (per esempio rinunce professionali per la famiglia), idonee a fondare la componente compensativa/perequativa.
Il tema è sensibile perché spesso le somme percepite sono state impiegate per spese correnti.
In linea generale, se si accerta l’insussistenza ab origine del diritto all’assegno, può operare la regola della ripetizione dell’indebito (condictio indebiti), con conseguente possibilità di richiedere la restituzione delle somme. Al contrario, nei casi in cui vi sia una mera rimodulazione dell’importo (quantum) o un mutamento successivo delle condizioni economiche, la ripetizione può incontrare limiti in ragione dell’affidamento e della funzione di sostegno.