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Bancarotta – Amministratore senza delega e concorso in bancarotta fraudolenta patrimoniale – Responsabile solo se ha effettiva conoscenza dei fatti pregiudizievoli oppure di “segnali di allarme” inequivocabili.

La Suprema Corte ha ribadito  un proprio precedente orientamento secondo cui “In tema di bancarotta fraudolenta patrimoniale, il concorso per omesso impedimento dell’evento dell’amministratore privo di delega è configurabile quando, nel quadro di una specifica contestualizzazione delle condotte illecite tenute dai consiglieri operativi in rapporto alle concrete modalità di funzionamento del consiglio di amministrazione, emerga la prova, da un lato, dell’effettiva conoscenza di fatti pregiudizievoli per la società o, quanto meno, di “segnali di allarme” inequivocabili dai quali desumere, secondo i criteri propri del dolo eventuale, l’accettazione del rischio del verificarsi dell’evento illecito e, dall’altro, della volontà, nella forma del dolo indiretto, di non attivarsi per scongiurare detto evento, dovendosi infine accertare, sulla base di un giudizio prognostico controfattuale, la sussistenza del nesso causale tra le contestate omissioni e le condotte delittuose ascritte agli amministratori con delega. (Annulla in parte senza rinvio, CORTE APPELLO BOLOGNA, 15/09/2020).” (Cass. pen., Sez. V, Sentenza, 13/06/2022, n. 33582).