fbpx

Bancarotta fallimentare dell’amministratore senza delega – Occorre effettiva conoscenza dei fatti depauperativi o di segnali di allarme inequivocabili volontariamente ignorati.

Con una recente pronuncia gli Ermellini tornano ad esaminare la tematica relativa alla responsabilità del membro del Consiglio di Amministrazione senza deleghe in tema di bancarotta fallimentare chiarendo che “In tema di bancarotta impropria da false comunicazioni sociali, quello che si richiede per ritenere dimostrato il dolo della distrazione in capo all’amministratore senza delega è che questi abbia effettiva conoscenza di fatti predatori ovvero di segnali di allarme di questi ultimi e non che le anomalie siano semplicemente conoscibili (Cass. pen., Sez. V, 12/04/2024, n. 20153).

Di particolare interesse è il corpo delle motivazioni della sentenza in cui stigmatizza che “… in tema di bancarotta fraudolenta patrimoniale, il concorso per omesso impedimento dell’evento dell’amministratore privo di delega è configurabile quando, nel quadro di una specifica contestualizzazione delle condotte illecite tenute dai consiglieri operativi in rapporto alle concrete modalità di funzionamento del consiglio di amministrazione, emerga la prova, da un lato, dell’effettiva conoscenza di fatti pregiudizievoli per la società o, quanto meno, di “segnali di allarme” inequivocabili dai quali desumere, secondo i criteri propri del dolo eventuale, l’accettazione del rischio del verificarsi dell’evento illecito e, dall’altro, della volontà, nella forma del dolo indiretto, di non attivarsi per scongiurare detto evento, dovendosi infine accertare, sulla base di un giudizio prognostico controfattuale, la sussistenza del nesso causale tra le contestate omissioni e le condotte delittuose ascritte agli amministratori con delega”. La pronunzia, in particolare, ha preso in esame la figura dell’amministratore senza delega alla luce della riforma del diritto societario, evidenziando come questi non abbia più un generale obbligo di vigilanza sulla gestione attuata dagli organi delegati, ma, ai sensi dell’art. 2381, comma 6, cod. civ., un dovere di agire informato e di chiedere ragguagli al consiglio di amministrazione, dovere che si attualizza laddove vi sia la conoscenza o di fatti nocivi per la società oppure di indicatori di anomalie che riconducano ad attività nocive. Tale pronunzia si pone sulla scia di altre decisioni che, per quanto di specifico interesse in questa sede, hanno sottolineato come la responsabilità dell’amministratore senza delega non possa prescindere dall’effettiva conoscenza dei fatti depauperativi o di segnali di allarme – inequivocabili – che ad essi riconducano e che siano stati volontariamente ignorati, scongiurando, così il rischio di un addebito del reato a titolo di colpa ….” (Cass. pen., Sez. V, 12/04/2024, n. 20153).