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Bancarotta fraudolenta patrimoniale – Operazioni infragruppo – Per escludere natura distrattiva occorre provare il vantaggio compensativo per la fallita che porti a riequilibrare la perdita momentanea determinata dall’operazione.

La Suprema Corte ha evidenziato come “In tema di bancarotta fraudolenta patrimoniale, per escludere la natura distrattiva di un’operazione infragruppo non è sufficiente allegare tale natura intrinseca, dovendo invece l’interessato fornire l’ulteriore dimostrazione del vantaggio compensativo ritratto dalla società che subisce il depauperamento in favore degli interessi complessivi del gruppo societario cui essa appartiene” (Cass. pen. Sez. V, 21-01-2020, n. 8429). Nel 2019 gli Ermellini avevano anche precisato che “In tema di bancarotta fraudolenta patrimoniale la natura distrattiva di un’operazione infra-gruppo può essere esclusa in presenza di vantaggi compensativi che riequilibrino gli effetti immediatamente negativi per la società fallita e neutralizzino gli svantaggi per i creditori sociali. Tuttavia, per escludere la natura distrattiva di un’operazione infragruppo invocando il maturarsi di vantaggi compensativi, non è sufficiente allegare la mera partecipazione al gruppo, ovvero l’esistenza di un vantaggio per la società controllante, dovendo invece l’interessato dimostrare il saldo finale positivo delle operazioni compiute nella logica e nell’interesse del gruppo, elemento indispensabile per considerare lecita l’operazione temporaneamente svantaggiosa per la società depauperata. Non è dunque sufficiente allegare la natura intrinseca di operazione infra-gruppo, dovendo invece l’interessato fornire l’ulteriore dimostrazione del vantaggio compensativo ritratto dalla società che subisce il depauperamento in favore degli interessi complessivi del gruppo societario cui essa appartiene” (Cass. pen. Sez. V, 15-11-2019, n. 49457).