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Causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art 131 bis c.p.

Recentemente la Corte di Cassazione si è pronunciata in ordine alla causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art 131 bis c.p. evidenziando come “Ai fini dell’applicazione della causa di non punibilità, contenuta nell’art. 131-bis cod. pen., occorre avere riguardo al fatto storico, ovvero alla situazione reale ed irripetibile costituita da tutti gli elementi di fatto concretamente realizzati dall’agente perché non è in questione la conformità del fatto al tipo (giacché la causa di non punibilità presuppone l’esistenza di un fatto conforme al tipo ed offensivo ma il cui grado di offesa sia particolarmente tenue tanto da non richiedere necessità di pena), bensì l’entità del suo complessivo disvalore e questo spiega il riferimento alla connotazione storica della condotta nella sua componente oggettiva e soggettiva” (Cass. pen., Sez. IV, 02/05/2023, n. 23980).

Sempre gli Ermellini hanno chiarito al sua applicabilità anche in caso di pluralità di reati evidenziando come  “La pluralità di reati unificati nel vincolo della continuazione non è di per sé ostativa alla configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, che può essere riconosciuta dal giudice all’esito di una valutazione complessiva della fattispecie concreta, che – salve le condizioni ostative tassativamente previste dall’art. 131-bis cod. pen. per escludere la particolare tenuità dell’offesa o per qualificare il comportamento come abituale – tenga conto ex art. 133, comma primo cod. pen. di una serie di indicatori rappresentati, in particolare, dalla natura e dalla gravità degli illeciti in continuazione, dalla tipologia dei beni giuridici protetti, dall’entità delle disposizioni di legge violate, dalle finalità e dalle modalità esecutive delle condotte, dalle loro motivazioni e dalle conseguenze che ne sono derivate, dal periodo di tempo e dal contesto in cui le diverse violazioni si collocano, dall’intensità del dolo e dalla rilevanza attribuibile ai comportamenti successivi ai fatti” (Cass. pen., Sez. II, 16/02/2023, n. 24286).

Si evidenzia inoltre come sia oggi particolarmente importante anche la condotta successiva al reato. Così infatti la giurisprudenza di legittimità “Ai fini dell’applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all’art. 131-bis c.p. così come modificato dall’art. 1, comma 1, lett. c), n. 2), D.Lgs. 10 ottobre 2022 n. 150, assume rilevanza nella valutazione della gravità dell’offesa anche la condotta susseguente al reato” (Cass. pen., Sez. III, 21/03/2023, n. 20279).