fbpx

Cessione del diritto di credito al risarcimento da sinistro stradale – Ammissibile anche in caso di danno non patrimoniale

Il Tribunale di Roma (sentenza del  7 gennaio 2016 n. 227), nell’accogliere l’appello avanzato da una autocarrozzeria cessionaria di un credito da risarcimento del danno derivante da sinistro stradale, ha chiarito che  Il credito da risarcimento del danno da sinistro stradale è suscettibile di cessione, in ossequio al principio della libera cedibilità del credito posto all’art. 1260 c.c. e ss.. Il principio è stato affermato con riferimento alla cessione del diritto di credito al risarcimento del danno patrimoniale, ponendosi in rilievo che esso è di natura non strettamente personale e che non sussiste specifico divieto normativo al riguardo Il cessionario è stato pertanto ritenuto legittimato ad agire, in vece del cedente, per l’accertamento giudiziale della responsabilità dell’autore del sinistro e per la conseguente condanna del medesimo e del suo assicuratore per la r.c.a. al risarcimento dei danni (v. Cass. 13/5/2009, n. 11095; Cass. 10/1/2012, n. 51; Cass. 10/1/2012, n. 52. V. altresì, conformemente, Cass. 13/3/2012, n. 3965). Il credito al risarcimento dei danni da un sinistro stradale, e per giunta con riferimento non a danni alla persona ma solo alla vettura, non può qualificarsi strettamente personale,e deve escludersi che esista una norma di legge che direttamente (o, anche, indirettamente) vieti la possibilità di una cessione. Ove ricorra ipotesi di cessione onerosa, il cedente è infatti tenuto a garantire (solamente) il nomen verum, e cioè l’esistenza del credito al tempo della cessione (art. 1266 c.c.) (v. Cass. 10/1/2012, n. 51; Cass. 10/1/2012, n. 52). …. Nel porsi in rilievo che il credito derivante da fatto illecito ha i caratteri del credito attuale, tant’è che gli interessi decorrono dal momento del fatto e non già del relativo accertamento giudiziale, si è ulteriormente osservato che certezza, liquidità ed esigibilità del credito sono attributi che non operano nella disciplina della cessione, ma sono previsti in relazione ad istituti diversi, come quello della compensazione (art. 1243 c.c.) (v. Cass. 5/11/2004, n. 21192)”.

Il Tribunale capitolino precisa inoltre come Tale disciplina deve ritenersi trovare applicazione anche in caso di cessione di credito al risarcimento di danno non patrimoniale. Ormai da tempo non si dubita della trasmissibilità iure hereditatis del danno morale terminale (v. Cass. 22/2/2012, n. 2564; Cass. 20/9/2011, n. 19133; Cass. 17/12/2009, n. 26605; Cass. 6/8/2007, n. 17177; Cass. 19/2/2007, n. 3720; Cass. 31/5/2005, n. 11601) o anche c.d. catastrofale o catastrofico (conseguente alla sofferenza dalla stessa patita – a causa delle lesioni riportate – nell’assistere, nel lasso di tempo compreso tra l’evento che le ha provocate e la morte, alla perdita della propria vita: cfr., Cass. 21/3/2013, n. 7126; Cass. Sez. Un., 11 novembre 2008, n. 26972), nonché del danno biologico terminale (v. Cass. 21/3/2013, n. 7126; Cass. 30/10/2009, n. 23053;Cass,, Sez. Un., 2/7/1955, n. 2034), una volta acquisiti dalla vittima nel proprio patrimonio. La trasmissibilità iure hereditatis di tali diritti indubbiamente, depone nel senso di doversi corrispondentemente ammettere la relativa alienabilità anche mediante atti inter vivos. In termini più generali. A fronte della riconosciuta possibilità di circolazione mortis causa, del diritto (o della ragione) di credito da risarcimento del danno non patrimoniale non può negarsi l’ammissibilità della relativa circolazione altresì in ter vivos con la conseguenza che di tali diritti deve ammettersi l’alienabilità e la cedibilità da parte del titolare”.

Altro elemento interessante valutato dal Tribunale di Roma concerne il valore probatorio della fattura della carrozzeria in caso di cessione del credito. Chiarisce infatti il Tribunale che “La fattura azionata, in quanto emessa e quietanzata dalla stessa autocarrozzeria che è divenuta, a seguito di cessione del credito, parte della controversia, per lavori asseritamente effettuati in favore della cedente proprietario dell’auto danneggiata, non ha neppure valore di indizio, configurando la mera rappresentazione della parte del giudizio della misura di danno azionata”.