Se l’amministratore non si muove, il singolo condomino può agire (o impugnare) per tutelare diritti reali su beni comuni. Se la lite è solo economica, la strada cambia.
La gestione del contenzioso condominiale genera spesso una domanda pratica: “se l’amministratore non fa nulla, posso agire io?”.
Una recente ordinanza della Cassazione (10/02/2026 n. 2984) conferma un principio utile: la legittimazione dell’amministratore non è sempre esclusiva; può affiancarsi quella del singolo condomino, a certe condizioni.
Il condomino può ricorrere all’autorità giudiziaria o impugnare una decisione sfavorevole al condominio se l’amministratore non provvede, a condizione che la controversia riguardi la lesione di un diritto reale su bene comune (o incida sui diritti sui beni comuni).
L’intervento del singolo è escluso quando la vertenza riguarda solo una ragione meramente economica: in tal caso diventa centrale la gestione assembleare e la rappresentanza dell’amministratore.
Quando l’azione è già stata instaurata dall’amministratore, l’intervento del singolo può assumere la forma di intervento adesivo (anche autonomo, a seconda del caso).