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Condominio – Ascensore – Diverso riparto delle spese di installazione ex novo  dalle spese di manutenzione e ricostruzione. Criteri legali derogabili solo con delibera assembleare votata all’unanimità.

Le spese di installazione dell’ascensore nell’edificio in condominio debbono essere ripartite secondo il criterio dell’art. 1123 c.c. relativo alle innovazioni deliberate dalla maggioranza e cioè in proporzione del valore della proprietà di ciascun condomino.Diversamente quelle relative alla manutenzione e sostituzione vanno ripartite secondo il criterio previsto dall’art. 1124 c.c. che testualmente recita: “Le scale e gli ascensori sono mantenuti e sostituiti dai proprietari delle unità immobiliari a cui servono. La spesa relativa è ripartita tra essi, per metà in ragione del valore delle singole unità immobiliari e per l’altra metà esclusivamente in misura proporzionale all’altezza di ciascun piano dal suolo.

Al fine del concorso nella metà della spesa, che è ripartita in ragione del valore, si considerano come piani le cantine, i palchi morti, le soffitte o camere a tetto e i lastrici solari, qualora non siano di proprietà comune”.

Sul punto si è espressa anche la Suprema Corte  chiarendo “A differenza dell’installazione “ex novo” di un ascensore in un edificio in condominio (le cui spese vanno suddivise secondo l’art. 1123 c.c., ossia proporzionalmente al valore della proprietà di ciascun condomino), quelle relative alla manutenzione e ricostruzione dell’ascensore già esistente vanno ripartite ai sensi dell’art. 1124 c.c.” (Cass. civ., Sez. VI – 2, Ordinanza, 27/09/2018, n. 23223).

Gli Ermellini hanno chiarito che tali criteri possono essere derogati dall’assemblea solo all’unanimità con una recente sentenza: “Come tutti i criteri legali di ripartizione delle spese condominiali, anche quello di ripartizione delle spese di manutenzione e sostituzione degli ascensori può essere derogato, ma la relativa convenzione modificatrice della disciplina legale di ripartizione deve essere contenuta o nel regolamento condominiale o in una deliberazione dell’assemblea che venga approvata all’unanimità, ovvero col consenso di tutti i condomini” (Cass. civ., Sez. II, 24/02/2023, n. 5764).

Pertanto ogni assemblea che modifichi i predetti criteri a maggioranza è nulla come chiarito dalla recente ordinanza della Cassazione secondo cui “È nulla la delibera condominiale adottata a maggioranza degli aventi diritto con cui l’assemblea stabilisca un onere maggiorato di contribuzione alle spese di gestione dell’impianto di ascensore, sul presupposto della più intensa utilizzazione, rispetto agli altri, del bene comune, in quanto la modifica dei criteri legali (nella specie, ex art. 1124 c.c.) o di regolamento contrattuale di riparto delle spese richiede il consenso di tutti i condomini, e perciò una convenzione (eventualmente tradotta in una delibera assembleare totalitaria, conclusa con l’intervento e con il consenso di tutti i componenti del condominio), ed anche perché il criterio di riparto in base all’uso differenziato, derivante dalla diversità strutturale della cosa, previsto dal comma 2 dell’art. 1123 c.c., non è applicabile alle spese generali, né in particolare alle spese di funzionamento dell’ascensore, con riguardo alle quali l’applicazione dell’art. 1124 c.c. già consente di tener conto del più intenso uso in proporzione all’altezza dei piani” ( Cass. civ., Sez. II, Ordinanza, 18/07/2023, n. 20888).