La Suprema Corte ha recentemente ribadito come “l’intimazione da parte del creditore della diffida ad adempiere, di cui all’art. 1454 c.c., e l’inutile decorso del termine fissato per l’adempimento non eliminano la necessità, ai sensi dell’art. 1455 c.c., dell’accertamento giudiziale della gravità dell’inadempimento in relazione alla situazione verificatasi alla scadenza del termine ed al permanere dell’interesse della parte all’esatto e tempestivo adempimento. (Cassa con rinvio, CORTE D’APPELLO ROMA, 24/10/2016)” (Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 04/09/2023, n. 25703). Spiega la Corte che l’art. 1455 c.c. in ordine alla gravità dell’adempimento ai fini della risoluzione trova applicazione anche nel caso di previa diffida ad adempiere, ex art. 1454 c.c. richiamando anche la precedente pronuncia Cass. 40325/2021 , con conseguente necessità dell’accertamento giudiziale della gravità dell’inadempimento.