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Diffamazione a mezzo stampa – Danno – Criteri per la sua quantificazione e liquidazione.

Il Presidente del Tribunale di Milano ha trasmesso a tutti i magistrati le Tabelle per il danno da diffamazione a mezzo stampa elaborato dall’Osservatorio sulla Giustizia Civile di Milano. L’Osservatorio ha analizzato i parametri di liquidazione del danno da diffamazione a mezzo stampa utilizzati dalla giurisprudenza ed ha così enucleato i criteri orientativi per la quantificazione equitativa di tale danno.Dall’esame comparativo delle sentenze raccolto ha individuato 5 tipologie di diffamazione. Per ogni tipologia ha associato una forbice di valore entro cui inserire il danno liquidabile:1) diffamazioni di tenue gravità. Il danno è liquidabile nell’importo da € 1.000,00 ad € 10.000,00.  Esso si caratterizza per:

  • limitata/assente notorietà del diffamante;
  • tenuità dell’offesa considerata nel contesto fattuale di riferimento;
  • minima/limitata diffusione del mezzo diffamatorio;
  • minimo/limitato spazio della notizia diffamatoria;
  • assente risonanza mediatica;
  • tenue intensità elemento soggettivo;
  • intervento riparatorio/rettifica del convenuto.

2) diffamazioni di modesta gravità. Il danno è liquidabile nell’importo da € 11.000,00 ad € 20.000,00. Esso si caratterizza per:

  • limitata/modesta notorietà del diffamante;;
  • limitata diffusione del mezzo diffamatorio (1 episodio diffamatorio a diffusione limitata);
  • modesto spazio della notizia diffamatoria;
  • modesta/assente risonanza mediatica;
  • modesta intensità elemento soggettivo;

3) diffamazioni di media gravità. Il danno è liquidabile nell’importo da € 21.000,00 ad € 30.000,00. Esso si caratterizza per:

  • media notorietà del diffamante;
  • significativa gravità delle offese attribuite al diffamato sul piano personale e/o professionale;
  • uno o più episodi diffamatori;
  • media/significativa diffusione del mezzo diffamatorio (diffusione a livello nazionale/significativa diffusione nell’ambiente locale di riferimento);
  • eventuale pregiudizio al diffamato sotto il profilo personale e professionale;
  • natura eventuale del dolo.

4) diffamazioni di elevata gravità. Il danno è liquidabile nell’importo da € 31.000,00 ad € 50.000,00. Esso si caratterizza per:

  • elevata notorietà del diffamante;
  • uno o più episodi diffamatori di ampia diffusione (diffusione su quotidiano/trasmissione a diffusione nazionale);
  • notevole gravità del discredito e eventuale rilevanza penale/disciplinare dei fatti attribuiti al diffamato;
  • eventuale utilizzo di espressioni dequalificanti/denigratorie/ingiuriose;
  • elevato pregiudizio al diffamato sotto il profilo personale, professionale e istituzionale;
  • risonanza mediatica della notizia diffamatoria;
  • elevata intensità elemento soggettivo;

5) diffamazioni di eccezionale gravità. Il danno è liquidabile in importo superiore ad € 50.000,00 ed in questo caso non vengono forniti gli elementi caratteristici di questo tipo di diffamazione.
Detti importi non comprendo la riparazione pecuniaria ex art. 12 della legge stampa che viene quantificata in una percentuale che va da 1/8 a 1/3 del danno da diffamazione liquidato.