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Diffamazione a mezzo stampa – Responsabilità civile.

“Il diritto di critica non si concreta, come quello di cronaca, nella narrazione di fatti, ma si esprime in un giudizio che, come tale, non può che essere soggettivo rispetto ai fatti stessi, fermo restando che il fatto presupposto ed oggetto della critica deve corrispondere a verità, sia pure non assoluta, ma ragionevolmente putativa per le fonti da cui proviene o per altre circostanze oggettivecosì come accade per il diritto di cronaca. Pertanto, nel giudizio di risarcimento del danno alla reputazione commesso col mezzo della stampa, là dove il convenuto eccepisca di avere legittimamente esercitato il proprio diritto di critica, il giudice non può limitarsi ad accogliere la domanda assumendo che il convenuto medesimo non ha dato prova dei fatti oggetto di critica, ma deve distinguere tra i giudizi espressi nello scritto asseritamente diffamatorio ed i fatti posti a fondamento di quei giudizi, che debbono, invece, essere necessariamente veritieri” (Trib. Roma Sez. I, 13-11-2012).