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Diffamazione a mezzo stampa – Una condanna di risarcimento danni per diffamazione sproporzionata ed eccessiva viola l’articolo 10 (libertà di espressione) in quanto ha un effetto raggelante sulla libertà di espressione e di stampa – Corte Europea dei diritti dell’uomo, sez. IV, 27 luglio 2021, n. 29856/13.

La Corte europea dei diritti dell’uomo, investita in ordine alla legittimità di una sentenza della Corte Suprema Portoghese ha evidenziato che una condanna di risarcimento danni per diffamazione sproporzionata ed eccessiva, in assenza di motivi convincenti ancorati alle circostanze accertate, viola l’articolo 10 (libertà di espressione) in quanto ha un effetto raggelante sulla libertà di espressione e di stampa.

Secondo la Corte EDU la sentenza della Corte Suprema portoghese costituiva una “ingerenza” nell’esercizio della libertà di espressione seppure lecita e volta a tutelare la reputazione ed i diritti altrui. Tuttavia, anche di fronte ad un inadempimento al dovere di agire in conformità con i principi del “giornalismo responsabile”, l’ammontare accordato a titolo di risarcimento del danno non deve essere eccessivo rispetto all’intensità del livello di danno alla reputazione subito dal diffamato, atteso che diversamente la condanna assume un “effetto raggelante” sulla libertà di espressione e di stampa.

Nel caso di specie si evidenzia come tuttavia la diffamante aveva limitato il danno alla reputazione inflitto sia nei fatti che cronologicamente, rettificando l’errore commesso poche ore dopo la notizia. Inoltre il danneggiato aveva ripreso il suo ruolo in politica poco dopo la notizia ed era stato per diversi anni membro del parlamento nazionale rimanendo un politico affermato e attivo.

La Corte ha inoltre evidenziato che l’importo riportato nella sentenza portoghese era elevato rispetto ai precedenti casi riguardanti il ​​Portogallo esaminati dalla Corte ed era anche in grado di scoraggiare la partecipazione della stampa a dibattiti su questioni di legittimo pubblico interesse. Tale condanna eccessiva aveva un effetto raggelante (chilling effect) sulla libertà di espressione e della stampa. La Corte ha concluso che l’interferenza con il diritto alla libertà di espressione era sproporzionata e non “necessaria in una società democratica” ai sensi dell’articolo 10, riconoscendone, all’unanimità, la violazione (Corte Europea dei diritti dell’uomo, sez. IV, 27 luglio 2021, n. 29856/13).

La stampa nella sostanza svolge un ruolo essenziale in una società democratica ma non deve oltrepassare determinati limiti, in particolare per quanto riguarda la reputazione e i diritti altrui, così come occorre impedire la divulgazione di informazioni ricevute in via riservata. Ciò detto è comunque suo dovere impartire – in modo coerente con i propri obblighi e responsabilità – informazioni e idee su tutte le questioni di interesse pubblico. La tutela offerta dall’articolo 10 ai giornalisti in relazione a servizi di informazione su temi di interesse generale è subordinata alla condizione che agiscano in buona fede al fine di fornire informazioni accurate e affidabili secondo i principi del giornalismo responsabile. Tale concetto si estende anche alla liceità della condotta del giornalista, e il fatto che un giornalista abbia violato la legge è una considerazione rilevante, anche se non decisiva, per determinare se ha agito in modo responsabile (Pentikäinen c. Finlandia [GC], 20 ottobre 2015, n.11882/10, § 90; Bédat). Queste considerazioni devono essere valutate in relazione all’influenza esercitata dai media nella società contemporanea: non solo informano, ma possono anche suggerire, dal modo in cui presentano le informazioni, come valutarle. In un mondo in cui l’individuo si confronta con grandi quantità di informazioni diffuse attraverso i media tradizionali e telematici e che coinvolgono un numero sempre crescente di attori, il controllo del rispetto dell’etica giornalistica assume un’importanza maggiore (Stoll c. Svizzera [GC], 10 dicembre 2007, n. 69698/01, § 104). Per quanto riguarda i “doveri e responsabilità” dei giornalisti, il potenziale impatto del mezzo di espressione coinvolto è un fattore importante per valutare la proporzionalità dell’ingerenza.