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Diritto dei nonni a mantenere rapporti significativi con i nipotini: limiti collegati all’interesse superiore del minore – Divieto di imporre la presenza dei nonni al minore manu militari.

L’art. 317 bis riconosce agli ascendenti il diritto a mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni. Malgrado ciò, tale diritto non ha carattere incondizionato e recentemente gli Ermellini hanno chiarito alcuni fondamentali principi in materia che sono stati enucleati in quattro  importanti massime. In particolare hanno precisato che “il mantenimento di rapporti significativi coi nonni non può essere assicurato tramite la costrizione del bambino, attraverso un’imposizione “manu militari” di una relazione sgradita e non voluta, cosicché nessuna frequentazione può essere disposta a dispetto della volontà manifestata da un minore che abbia compiuto i 12 anni o che comunque risulti capace di discernimento, ex art. 336-bis c.c.” (Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 31/01/2023, n. 2881).

Spiegano gli Ermellini che l‘interesse superiore del minore deve costituire la considerazione determinante e, a seconda della propria natura e gravità, può prevalere su quello dei genitori o degli altri familiari. …….. L’intervento del giudice in questo ambito deve tenere conto del fatto che l’art. 317-bis cod. civ., nel riconoscere agli ascendenti un vero e proprio diritto a mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni, non attribuisce allo stesso un carattere incondizionato, ma ne subordina l’esercizio e la tutela, a fronte di contestazioni o comportamenti ostativi di uno o entrambi i genitori, a una valutazione del giudice avente di mira l’esclusivo interesse del minore, ovverosia la realizzazione di un progetto educativo e formativo, volto ad assicurare un sano ed equilibrato sviluppo della personalità del minore, nell’ambito del quale possa trovare spazio anche un’attiva partecipazione degli ascendenti, quale espressione del loro coinvolgimento nella sfera relazionale ed affettiva del nipote” (Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 31/01/2023, n. 2881).

 E ancora“Il diritto degli ascendenti a mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni è funzionale all’interesse di questi ultimi e presuppone una relazione positiva, gratificante e soddisfacente per ciascuno di essi, pertanto il giudice non può disporre il mantenimento di tali rapporti dopo aver riscontrato semplicemente l’assenza di alcun pregiudizio per i minori, dovendo invece accertare il preciso vantaggio a loro derivante dalla partecipazione degli ascendenti al progetto educativo e formativo che li riguarda, SENZA IMPORRE ALCUNA FREQUENTAZIONE CONTRO LA VOLONTÀ ESPRESSA DEI NIPOTI CHE ABBIANO COMPIUTO I DODICI ANNI O CHE COMUNQUE RISULTINO CAPACI DI DISCERNIMENTO, individuando piuttosto strumenti di modulazione delle relazioni, in grado di favorire la necessaria spontaneità dei rapporti. (Cassa con rinvio, CORTE D’APPELLO MILANO, 09/11/2019)” (Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 31/01/2023, n. 2881).

Nella sostanza “In una prospettiva avente di mira, costantemente, il superiore interesse del minore occorre verificare – in caso di non armonici rapporti fra genitori e ascendenti – se si possa in qualche modo attuare una cooperazione fra gli adulti partecipanti alla comunità parentale nella realizzazione del progetto educativo e formativo del bambino, determinare le concrete modalità di questa necessaria collaborazione, tenendo conto dei differenti ruoli educativi, e stabilire, di conseguenza, – per ciascuno dei minori coinvolti, anche procedendo al loro ascolto nei termini previsti dall’art. 315-bis c.c., co. 3, e rispetto a ognuno degli ascendenti aventi interesse a mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni – i sistemi più proficui di frequentazione e le più opportune modalità di organizzazione degli incontri” (Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 31/01/2023, n. 2881).