La Suprema Corte ha chiarito che il comodatario non può esercitare il diritto di prelazione agrario in quanto tale contratto non rientra tra i contratti agrari. Così gli Ermellini: “In tema di rapporti agrari, la disposizione prevista dall’art. 8, comma 1, L. 26 maggio 1965, n. 590 – norma di stretta interpretazione in quanto apportante speciali limitazioni al diritto di proprietà – contempla un numero chiuso di situazioni soggettive protette e non può trovare applicazione oltre i casi ivi previsti; pertanto, il diritto di prelazione (e riscatto) agrario può essere esercitato solo da chi – coltivatore diretto – possa vantare, per effetto di un contratto concluso con il proprietario del fondo oggetto di trasferimento a titolo oneroso, la qualifica, alternativamente, di “affittuario”, “colono”, “mezzadro” o “compartecipante”, con la conseguenza che esso non spetta a chi detenga il fondo, oggetto di compravendita, in forza di concessione in comodato, stante l’impossibilità di qualificarla come contratto agrario.” (Cass. civ., Sez. II, 06/02/2024, n. 3313).