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Efficacia probatoria delle annotazioni contabili – Principio di inscindibilità.

La legge disciplina negli artt. 2709 e 2711 c.c. l’efficacia probatoria delle annotazioni contabili delle imprese soggette a registrazione. A mente dell’art. 2709 c.c. “I libri e le altre scritture contabili delle imprese soggette a registrazione fanno prova contro l’imprenditore. Tuttavia chi vuol trarne vantaggio non può scinderne il contenuto.

L’art. 2709 richiama la generalità dei libri e delle scritture contabili, senza distinguere i libri obbligatori per legge e quelli richiesti dalla natura o dalle dimensioni dell’impresa da quelli meramente facoltativi. Sul punto è pacifico che la norma si applichi ai libri obbligatori ed ai libri il cui impianto e la cui tenuta sono richiesti dalle esigenze poste dalla natura o dalle dimensioni dell’impresa, e imposti dai criteri di buona tecnica contabile (2214 c.c.). In via generale, la giurisprudenza tende comunque ad applicare il regime probatorio stabilito dal 2709 c.c. a tutti i libri comunque tenuti dall’imprenditore, obbligatori e facoltativi.

L’efficacia probatoria contro l’imprenditore delle scritture da lui tenute, è temperata dalla regola enunciata dall’ultima parte dell’art. 2709 C.C. (Il c.d. principio di inscindibilità), per la quale la parte che vuole avvalersi dell’annotazione non può scinderne il contenuto. La regola è rivolta anche al giudice, il quale non può fondare la propria decisione sul fatto sfavorevole, risultante dalle scritture senza tener conto di altre risultanze che consentano di infirmare l’efficacia probatoria dell’annotazione.

 Il principio di inscindibilità è stato esplicitato dalla giurisprudenza nel senso che la parte che vuole trarre vantaggio dalle risultanze delle annotazioni contabili non può scinderne il contenuto a proprio esclusivo favore, dovendo le scritture stesse, una volta invocate ed esibite, essere valutate nella loro interezza, quale che sia la parte a cui favore o a cui carico depongono.

Si evidenzia inoltre come “Il bilancio di una società di capitali regolarmente approvato, al pari dei libri e delle scritture contabili dell’impresa soggetta a registrazione, fa prova, ai sensi dell’art. 2709 c.c., in ordine ai debiti della società medesima, il cui apprezzamento è affidato alla libera valutazione del giudice del merito, alla stregua di ogni altro elemento acquisito agli atti di causa” (Tribunale Roma Sez. fall. Sent., 01-10-2019).

È importante notare che l’eccezione di violazione del principio di inscindibilità non può esaurirsi in un generico riferimento ad un esame parziale, anziché totale delle risultanze contabili, occorrendo invece la specifica indicazione delle partite contabili fatte oggetto della lamentata valutazione parziale da parte del giudice di merito.

Diversamente, nei rapporti con il soci vige il principio di vincolatività del bilancio a differenza del generale principio di libera valutabilità del bilancio da parte del Giudice ex art. 2709 c.c.. Sul punto la Corte di Cassazione ha infatti evidenziato che “La delibera di un’assemblea ordinaria avente ad oggetto l’approvazione del bilancio, ai sensi dell’art. 2364, 1° comma, n. 1, c.c., conformemente alla generale vincolatività delle delibere assembleari per tutti i soci, anche dissenzienti, in mancanza di rituale impugnazione, ha piena efficacia vincolante nei confronti di tutti i soggetti legati dal rapporto sociale, e costituisce altresì piena prova del credito che la società vanta nei confronti del singolo socio, atteso che il principio della libera valutabilità da parte del giudice di merito dei libri e delle scritture contabili, e quindi anche del bilancio, dell’impresa soggetta a registrazione, ai sensi dell’art. 2709 c.c., non si estende ai rapporti fra società e socio, per essere agli stessi applicabile, anche con riguardo alle rispettive posizioni debitorie e creditorie, l’indicato principio della vincolatività” (Corte d’Appello Brescia Sez. I Sent., 03-02-2020).

Il disposto dell’art. 2709 c.c., in ordine al valore probatorio contro l’imprenditore, vale per i soli fatti, le prestazioni e i rapporti che risultino positivamente dalle scritture e non anche per ciò che da queste non risulta. Le stesse voci, infatti, non possono essere utilizzate anche in senso negativo, ossia per dimostrare l’inesistenza di fatti, prestazioni e rapporti dei quali non via sia traccia tra le carte della società (Cass. n. 16373 26 /09/2012).

Infine si evidenzia come l’art. 2711 c.c. (Comunicazione ed esibizione) dispone che “La comunicazione integrale dei libri, delle scritture contabili e della corrispondenza può essere ordinata dal giudice solo nelle controversie relative allo scioglimento della società, alla comunione dei beni e alla successione per causa di morte. Negli altri casi il giudice può ordinare, anche d’ufficio, che si esibiscano i libri per estrarne le registrazioni concernenti la controversia in corso. Può ordinare altresì l’esibizione di singole scritture contabili, lettere, telegrammi o fatture concernenti la controversia stessa”.