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Elargizioni del fondo antiracket ed antiusura – Procedura valutativa di natura tecnica e giurisdizione in caso di impugnazione dei provvedimenti del Commissario straordinario del Governo per il coordinamento delle iniziative antiracket ed antiusura.

Come rilevato anche dal TAR Calabria (Sez. I, Sent., (ud. 19-05-2021) 08-06-2021, n. 1136 e sentenza n. 1693 del 26.10.2020), le Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la pronuncia 31 luglio 2017, n. 18983 (peraltro rimasta costante: v. sempre SS.UU. 25.3.2021, n.8508), hanno chiarito l’appartenenza della giurisdizione sulle istanze di elargizione di benefici di cui all’art. 3, L. n. 44 del 1999 al Giudice Ordinario, statuizione che tutta la giurisprudenza amministrativa ha fatto propria (v., tra le altre, T.A.R. Roma, sez. I, 14/04/2018, n. 4124; T.A.R. Catania, sez. IV, 06/12/2019, n. 2934; T.A.R. Catania, sez. IV, 06/03/2020, n. 592 e prima, con provvedimento confermato dalle suddette Sezioni Unite, C.G.A.R.S. n. 464/2015).

La giurisdizione del Giudice dei diritti si fonda sulla considerazione che il procedimento stabilito per il riconoscimento del sostegno alle vittime dell’usura è attività valutativa di natura tecnica in cui si procede all’accertamento della sussistenza dei requisiti previsti dalla legge dal quale deriva necessariamente la concessione del beneficio, essendo stata già eseguita a monte dal legislatore la valutazione dell’interesse pubblico che giustifica la concessione del beneficio a tutti i soggetti colpiti da attività estorsiva.

In particolare “per la concessione dei benefici di cui alla L. n. 44 del 1999 è prevista una procedura che si sviluppa in due fasi: una prima fase è di competenza del Prefetto che, una volta ricevuta la domanda per la concessione dell’elargizione, acquisisce gli elementi istruttori e fa una analisi e valutazione dei requisiti per la concessione del beneficio redigendo un rapporto sulla base delle risultanze istruttorie; una seconda fase in cui Comitato di solidarietà per le vittime dell’estorsione e dell’usura esamina il rapporto del Prefetto e la documentazione allegata e delibera l’accoglimento o meno della proposta.

Il procedimento si conclude con un decreto a firma del Commissario straordinario del governo per il coordinamento delle inezie attive antiracket e antiusura. (..). L’istruttoria che il Prefetto deve compiere è disciplinata dall’art. 11 cit. legge ed è incentrata sull’accertamento che il richiedente è stato vittima di un delitto estorsivo, accertamento che avviene mediante informazioni degli organi di polizia e dell’autorità giudiziaria e, qualora siano in corso indagini preliminari, con il parere del pubblico ministero competente.

In ordine all’ammontare del danno il Prefetto può avvedersi della collaborazione di funzionari tecnici di amministrazione anche pubbliche, oppure di consulenti tecnici d’ufficio iscritti all’albo. (..). Dall’esame di tale procedura, simile a quella prevista per la liquidazione del beneficio delle vittime del terrorismo, emerge che l’attività della pubblica amministrazione non è improntata ad alcun potere discrezionale. (..). Nella specie l’attività della Pubblica amministrazione non si estende alla valutazione di comparativi interessi pubblici e privati con la possibilità di valutare discrezionalmente se alla vittime di attività estorsiva spetta o meno il contributo, ma l’accertamento è limitato alla circostanza di fatto se il richiedente è stato o meno vittima di un delitto da attività estorsiva ed all’entità dei danni causalmente derivati da tale attività” (Corte di Cassazione, Sez. Un., 31 luglio 2017, n. 18983).

È infatti configurabile una situazione soggettiva d’interesse legittimo, con conseguente giurisdizione del giudice amministrativo, solo ove la controversia riguardi una fase procedimentale precedente al provvedimento discrezionale attributivo del beneficio oppure quando, a seguito della concessione del beneficio, il provvedimento sia stato annullato o revocato per vizi di legittimità o per contrasto iniziale con il pubblico interesse, ma non per inadempienze del beneficiario (così Ad. Plen. sentenza 7 gennaio 2014 n. 6 e nello stesso senso tra le tante Cass. sez.un., n. 16831/2017 e n. 3057/2016)”, ragion per cui, la materia de qua è sottoposta alla giurisdizione del Giudice Ordinario (ex plurimis, T.A.R. Calabria, Catanzaro, 30.7.2018, n. 1458 e T.A.R. Calabria Catanzaro Sez. I, Sent., (ud. 16-12-2020) 04-01-2021, n. 5).