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Espropriazione per pubblica utilità – Occupazione abusiva o illegittima – Azione di risarcimento del danno e giurisdizione del giudice ordinario.

Le Sezioni Unite hanno evidenziato come “In tema di conflitto di giurisdizione avente ad oggetto una controversia relativa ad un’ipotesi di c.d. “sconfinamento”, ossia del caso in cui la realizzazione dell’opera pubblica abbia interessato un terreno diverso o più esteso rispetto a quello considerato dai provvedimenti amministrativi di occupazione e di espropriazione, oltre che dalla dichiarazione di pubblica utilità, l’occupazione e la trasformazione del terreno da parte della P.A. costituisce un comportamento di mero fatto, perpetrato in carenza assoluta di potere, che integra un illecito a carattere permanente, lesivo del diritto soggettivo (c.d. occupazione usurpativa). Ne consegue che l’azione di risarcimento del danno che ne è derivato rientra nella giurisdizione del giudice ordinario” (Cass. civ. Sez. Unite Ord., 14-10-2020, n. 22193).