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Fatturazione elettronica verso la P.A. – Decorrenza del termine di 15 giorni implica accettazione meramente formale da parte del sistema SDI e non sostanziale da parte della PA.

Il 6 giugno del 2013 è entrato in vigore il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze n.55 del 3 aprile 2013 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.118 del 22 maggio 2013 – “Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche ai sensi dell’articolo 1, commi dal 209 al 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244” – che rende operative le regole tecniche per la gestione dei processi di fatturazione elettronica verso le P.A.
Quando un privato emette una fattura elettronica da inviare alla P.A., deve adottare il formato xml (eXtensible Markup Language), denominato PA, unico accettato dal Sistema di Interscambio (SDI) dell’Agenzia delle Entrate, a mezzo del quale la suddetta viene concretamente trasmessa alla P.A. destinataria attraverso diversi canali di trasmissione quali, ad esempio, PEC ed FTP (File Transfer Protocol).
Una volta che il SDI ha trasmesso la fattura elettronica alla P.A. si possono verificare tre situazioni differenti:
– accettazione
– rifiuto
– decorrenza del termine
Una volta che la P.A. riceve la fattura elettronica dal SDI (fattura consegnata) ha a disposizione 15 giorni per accettarla.
L’accettazione interviene soltanto a seguito di un controllo di regolarità formale della fattura, volto ad accertare la presenza del CIG (Codice Identificativo Gara), del CUP (Codice Unico di Progetto), dell’indicazione corretta dell’IVA e della regolarità degli importi.
Tuttavia l’accettazione non ha un valore sostanziale, ma soltanto formale e tecnico-fiscale: ciò implica che la fattura può ancora essere contestata e, conseguentemente, non pagata; Infatti, la fase che conclude il processo della fatturazione elettronica è la sua liquidazione da parte della P.A. A tal riguardo, con riferimento agli enti locali, l’art. 184 del d. lgs. n° 267/2000 (Liquidazione della spesa) stabilisce che “1.  La liquidazione costituisce la successiva fase del procedimento di spesa attraverso la quale, in base ai documenti ed ai titoli atti a comprovare il diritto acquisito del creditore, si determina la somma certa e liquida da pagare nei limiti dell’ammontare dell’impegno definitivo assunto. 2.  La liquidazione compete all’ufficio che ha dato esecuzione al provvedimento di spesa ed è disposta sulla base della documentazione necessaria a comprovare il diritto del creditore, a seguito del riscontro operato sulla regolarità della fornitura o della prestazione e sulla rispondenza della stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini ed alle condizioni pattuite. 3.  L’atto di liquidazione, sottoscritto dal responsabile del servizio proponente, con tutti i relativi documenti giustificativi ed i riferimenti contabili è trasmesso al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti. 4.  Il servizio finanziario effettua, secondo i principi e le procedure della contabilità pubblica, i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali sugli atti di liquidazione.”.Il rifiuto della fattura elettronica deve avvenire sempre nel termine di 15 giorni decorrenti dalla consegna della fattura da parte del SDI. Le fatture vengono rifiutate quando si riscontrano problemi formali, o anche di merito, immediatamente riscontrati senza che siano necessari ulteriori indagini e approfondimenti.
Da un punto di vista puramente fiscale, l’ipotesi di rifiuto della fattura elettronica equivale alla circostanza in cui non sia stata emessa affatto. Pertanto il privato, dopo aver eliminato la causa del precedente rigetto, ha la possibilità di riemetterla con lo stesso numero senza temere che il SDI la scarti per questo motivo.
Nell’ipotesi in cui la P.A. destinataria non abbia fornito alcun responso entro il termine di 15 giorni, il SDI invia una notifica di decorrenza dei termini tanto alla P.A. quanto al privato. Sul punto fa chiarezza il D.M. del Ministero delle Finanze n.55 del 03/042011 ( Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche ai sensi dell’articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244) che, al suo allegato C (Linee guida) prevede espressamente La necessità di fornire tempestiva comunicazione al fornitore dell’accettazione o disconoscimento del documento contabile in modo da consentire gli adempimenti previsti dalla normativa IVA in merito alla registrazione delle fatture emesse, obbliga il Sistema di Interscambio a fissare un termine – pari a quello previsto nel D.Lgs. n. 52/2004 che modifica l’art. 21 del D.P.R. n. 633/1972, attualmente 15 giorni – decorso il quale lo stesso invia un messaggio di decorrenza termini tanto all’ufficio quanto al fornitore.Il termine di 15 giorni è pertanto soltanto un termine previsto dal sistema di interscambio per consentire al privato di procedere agli adempimenti fiscali. Non ha alcuna valenza sostanziale in merito all’accettazione della fattura il cui controllo da parte della Pubblica Amministrazione potrebbe non essere ancora avvenuto.