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Esecuzione forzata – Pignoramento immobiliare – Tardivo deposito istanza di vendita determina l’inefficacia del pignoramento  e la sua conseguente estinzione per inattività delle parti ex art. 630 c.p.c..

La Suprema Corte ha chiarito che “Nell’espropriazione forzata l’omesso o tardivo deposito dell’istanza di vendita ex art. 497 c.p.c. determina la perdita di efficacia del pignoramento e, quindi, l’estinzione della procedura esecutiva, che la parte interessata deve far valere a norma dell’art. 630 c.p.c. e, in caso di rigetto dell’eccezione, col reclamo previsto dalla citata disposizione, non già con l’opposizione agli atti esecutivi. (Cassa senza rinvio, TRIBUNALE AVELLINO, 01/01/2022)” (Cass. civ., Sez. III, Sentenza, 18/12/2023, n. 35365).

A seguito della riforma Cartabia, che ha innovato l’art. 567 c.p.c., con il perfezionamento del pignoramento comincia a decorrere non solo il termine di 45  giorni per il deposito dell’istanza di vendita, ma anche il medesimo termine di 45 giorni (sempre decorrente dalla notifica del pignoramento) per la produzione della documentazione ipocatastale.

Si ricorda altresì che il perfezionamento del pignoramento coincide con la notifica dello stesso al debitore e non dalla successiva trascrizione.