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Il nudo proprietario può donare il diritto di usufrutto o di abitazione per il periodo successivo alla morte dell’usufruttuario.

Il Tribunale di Roma, con la recente sentenza 11185 del 13/07/2022, ha condiviso l’innovativa tesi sostenuta dallo studio legale Massafra secondo cui il nudo proprietario ha la facoltà di donare il diritto di usufrutto/abitazione per il periodo successivo alla morte dell’usufruttuario, in quanto si tratta di un diritto che già è – seppure condizionato all’evento morte – nel patrimonio del nudo proprietario.

Così il Tribunale “la donazione di un diritto di abitazione per la durata di 20 anni dalla data dell’atto di donazione, fatta dall’usufruttuario e dal  nudo proprietario congiuntamente, sia valida per 20 anni anche in caso di morte dell’usufruttuario prima di detta scadenza; la partecipazione all’atto di donazione dell’usufruttuario, infatti, rende possibile la protrazione di detto diritto di abitazione per 20 anni anche nel caso di morte dell’usufruttuario prima di tale scadenza, concretizzandosi nella sostanziale concessione da parte dello stesso nudo proprietario di un diritto di abitazione a valere dalla cessazione dell’usufrutto – una volta verificatasi l’espansione del suo diritto di proprietà a tutte le facoltà in precedenza oggetto del diritto di usufrutto – fino alla scadenza del ventesimo anno dalla stipula dell’atto di donazione;

La decisione in commento prosegue argomentando circa l’impossibilità di ravvisare nella suddetta ipotesi alcuna violazione dell’art.771 c.c. “dovendosi considerare che l’oggetto della nuda proprietà è un bene già comunque presente nel patrimonio del nudo proprietario, non equiparabile ad un bene futuro, posto che la nuda proprietà è necessariamente destinata, per effetto legale, a diventare proprietà piena alla cessazione del diritto di usufrutto, per morte dell’usufruttuario o per altra causa” (Tribunale Ordinario di Roma, VI Sez. Civ. del 04.07.2022).

In forza di un tale percorso logico- argomentativo il Giudice ha riconosciuto perfettamente valida la donazione costitutiva del diritto di abitazione del caso di specie, ravvisando come ad esso fosse inopponibile un contratto di comodato stipulato dal nudo proprietario in favore del fratello successivamente alla donazione ed ha conseguentemente ordinato al comodatario di lasciare l’immobile, condannandolo inoltre al pagamento delle spese di lite.

Si tratta di un precedente unico ed innovativo non essendovi altra pronuncia sul punto.

Di seguito il testo integrale della sentenza.