Con una recente pronuncia i Giudici di Palazzo Spada hanno chiarito che ““È illegittimo il diniego di rilascio del PAUR per la realizzazione di un impianto agrivoltaico, basato sulla valutazione delle competenti amministrazioni che hanno ritenuto preclusa la possibilità di rilasciare una positiva valutazione ambientale per effetto dell’assimilazione degli impianti agrivoltaici a quelli fotovoltaici. NON SI COMPRENDE, INFATTI, COME UN IMPIANTO CHE COMBINA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA E COLTIVAZIONE AGRICOLA (L’AGRIVOLOTAICO) POSSA ESSERE ASSIMILATO AD UN IMPIANTO CHE PRODUCE UNICAMENTE ENERGIA ELETTRICA (IL FOTOVOLTAICO), MA CHE NON CONTRIBUISCE, TUTTAVIA, NEPPURE IN MINIMA PARTE, ALLE ORDINARIE ESIGENZE DELL’AGRICOLTURA. (Conferma Puglia Lecce, Sez. II, n. 1586/2022)” (Cons. Stato, Sez. IV, 08/09/2023, n. 8235).