Quando una casa è in comunione legale tra marito e moglie, o quando l’IMU di un immobile passa agli eredi, una domanda torna spesso: chi paga, e quanto? È un punto su cui i Comuni e i contribuenti finiscono per scontrarsi, perché la differenza tra “pagare tutto” e “pagare solo la propria quota” può valere parecchio. La Cassazione ha fissato alcuni principi chiari.
La regola di partenza è nella legge che disciplina l’IMU. Quando più persone possiedono lo stesso immobile, non esiste un unico debito comune: ciascun comproprietario ha una propria, distinta obbligazione tributaria, commisurata alla sua quota. Lo dice testualmente la norma:
«In presenza di più soggetti passivi con riferimento ad un medesimo immobile, ognuno è titolare di un’autonoma obbligazione tributaria e nell’applicazione dell’imposta si tiene conto degli elementi soggettivi ed oggettivi riferiti ad ogni singola quota di possesso, anche nei casi di applicazione delle esenzioni o agevolazioni.»Art. 1, comma 743, l. 27/12/2019, n. 160
«In presenza di più soggetti passivi con riferimento ad un medesimo immobile, ognuno è titolare di un’autonoma obbligazione tributaria e nell’applicazione dell’imposta si tiene conto degli elementi soggettivi ed oggettivi riferiti ad ogni singola quota di possesso, anche nei casi di applicazione delle esenzioni o agevolazioni.»
Tradotto: in regime di comunione legale, ciascun coniuge è soggetto passivo dell’imposta limitatamente alla propria quota di proprietà, di norma il 50%. Non si risponde dell’IMU “in solido” con l’altro coniuge.
La Corte di Cassazione ha applicato questa logica anche al passato (alla vecchia ICI, oggi IMU). In una pronuncia ha chiarito che il coniuge assegnatario della casa familiare non è soggetto passivo per la parte dell’immobile su cui non vanta un diritto reale:
«In tema di ICI, il coniuge al quale sia assegnata la casa di abitazione posta nell’immobile di proprietà (anche in parte) dell’altro coniuge non è soggetto passivo dell’imposta per la quota dell’immobile stesso sulla quale non vanti il diritto di proprietà ovvero un qualche diritto reale di godimento […].»Cass. civ., Sez. V, 19/01/2021, n. 730
«In tema di ICI, il coniuge al quale sia assegnata la casa di abitazione posta nell’immobile di proprietà (anche in parte) dell’altro coniuge non è soggetto passivo dell’imposta per la quota dell’immobile stesso sulla quale non vanti il diritto di proprietà ovvero un qualche diritto reale di godimento […].»
Il principio è coerente: si paga in funzione di ciò che effettivamente si possiede, quota per quota.
Stesso ragionamento per i debiti tributari del defunto. La Cassazione ha escluso che, in materia di IMU, operi la solidarietà tra coeredi: il debito si ripartisce pro quota.
«[…] in materia di IMU, in assenza di un’espressa deroga, si applica il principio generale della ripartizione pro quota tra i coeredi del debito del de cuius, ai sensi degli artt. 752 e 1295 cod. civ.»Cass. civ., Sez. V, ord. 28/04/2025, n. 11097
«[…] in materia di IMU, in assenza di un’espressa deroga, si applica il principio generale della ripartizione pro quota tra i coeredi del debito del de cuius, ai sensi degli artt. 752 e 1295 cod. civ.»
In pratica: ogni erede risponde dell’IMU del defunto solo per la propria quota ereditaria, non per l’intero.
Da questi principi discende un’indicazione molto concreta. Capita che il Comune notifichi un avviso di accertamento calcolato sull’intero immobile, o che imputi a un solo coniuge somme che spettavano pro quota a entrambi. In questi casi è essenziale verificare le visure catastali (chi è proprietario e per quale quota), il regime patrimoniale (comunione o separazione dei beni) e le quietanze di pagamento di ciascun contitolare: spesso, sommando i versamenti dei due coniugi, l’imposta dovuta risulta già coperta.
In tema di IMU non c’è un debito unico da dividere a piacimento: ci sono tante obbligazioni autonome quante sono le quote di possesso, e tra eredi non c’è solidarietà. Conoscere questa regola permette di contestare con efficacia accertamenti gonfiati e di non pagare due volte.
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