Investimento di pedone: responsabilità del conducente salvo prova che l’investitore si sia trovato nell’oggettiva impossibilità di avvistarlo e abbia anche osservato tutte le norme della circolazione stradale e comune prudenza.

Con l’ordinanza n. 20792 del 23 luglio 2025, la Corte di Cassazione ha ribadito un principio fondamentale in tema di circolazione stradale: in caso di investimento di un pedone, la responsabilità del conducente è presunta al 100%, salvo prova contraria.

Per ottenere l’integrale esonero da responsabilità, il conducente deve infatti dimostrare di aver fatto tutto il possibile per evitare l’incidente, provando che: a)  il pedone ha tenuto una condotta imprevedibile e anomala; b) l’evento era inevitabile anche adottando tutte le cautele previste dal Codice della Strada e dalle regole di comune prudenza; c) la velocità di marcia era adeguata alle condizioni di tempo e di luogo.

La Suprema Corte ha quindi precisato che l’esonero è possibile solo quando l’improvvisa comparsa del pedone sulla traiettoria di marcia renda impossibile ogni manovra di arresto, a condizione che il conducente stesse rispettando scrupolosamente tutte le norme di circolazione.