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Investimento di un pedone – Presunzione di responsabilità del conducente – Sua esclusione o concorso di colpa

L’art. 2054 co. 1 c.c. statuisce espressamente che “Il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno”.
Nel caso di investimento di un pedone il conducente si libera dalla responsabilità, così prevista dalla norma in parola, solo ed unicamente se dimostra che non vi era alcuna possibilità di prevenire l’evento.
Tale orientamento giurisprudenziale è confermato dalla recente sentenza della Suprema Corte (Cass. 19 giugno 2015 n. 12721) a mente della quale,nel caso in cui il pedone infranga le norme del codice della strada attraversando con il semaforo di colore rosso, deve escludersi ogni responsabilità quando il comportamento del pedone attraverso movimenti repentini mette il conducente nella oggettiva impossibilità di evitare l’incidente.
La precedente giurisprudenza aveva escluso la responsabilità allorché il pedone tenga una condotta imprevedibile ed anormale, sicché l’automobilista si trovi nell’oggettiva impossibilità di avvistarlo e comunque di osservarne tempestivamente i movimenti (così le sentenze della Suprema Corte n. 9683/2011, 20910/2005, 12751/2001, 5983/1998 e 7922/1997).
Si ricorda inoltre come “L’anomalia della condotta del pedone che, in caso di investimento al di fuori delle strisce di attraversamento, consente di ritenere superata la presunzione di responsabilità esclusiva del conducente prevista “iuris tantum” dall’art. 2054, primo comma, cod. civ. , non coincide con la mera inosservanza dell’obbligo di dare la precedenza ai veicoli in transito, ma esige la dimostrazione che egli, violando le regole del codice della strada, si sia portato imprevedibilmente dinanzi alla traiettoria di marcia del veicolo investitore”(Cass. civ. Sez. III, 18-11-2014, n. 24472) e “La circostanza che il conducente non abbia fornito la prova idonea a vincere la presunzione legale di colpa ex art. 2054, comma 1, c.c. non preclude l’indagine in ordine all’eventuale concorso di colpa del pedone danneggiato e, una volta accertata la pericolosità e l’imprudenza della condotta del pedone, la colpa dello stesso concorre con quella presunta del conducente prevista dalla richiamata norma” (Cass. civ. Sez. III, 22-01-2015, n. 1135).