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Istanza di fallimento – Legittimazione dei creditori privi di titolo esecutivo e/o definitivo che accerti il credito.

La Suprema Corte di Cassazione ha evidenziato come il creditore legittimato a proporre istanza di fallimento non deve necessariamente avere un titolo giudiziale definitivo od esecutivo che accerti il proprio credito. Così infatti gli Ermellini: “In tema di iniziativa per la dichiarazione di fallimento, l’art. 6 della legge fall., laddove stabilisce che il fallimento è dichiarato, fra l’altro, su istanza di uno o più creditori, non presuppone un definitivo accertamento del credito in sede giudiziale, né l’esecutività del titoloessendo viceversa sufficiente, a tal fine, un accertamento incidentale da parte del giudice, all’esclusivo scopo di verificare la legittimazione dell’istante. Ciò posto, il convincimento espresso dal giudice di merito circa la sussistenza dello stato di insolvenza costituisce apprezzamento di fatto, incensurabile in cassazione ove sorretto da motivazione esauriente e giuridicamente corretta” (Cass. civ. Sez. I, 17-02-2015, n. 3111).