Il leasing (locazione finanziaria) è uno strumento diffusissimo per acquisire macchinari, veicoli e attrezzature. Ma cosa succede se il bene si rivela difettoso o inidoneo all’uso a cui è destinato? L’utilizzatore resta intrappolato, costretto a pagare i canoni di qualcosa che non funziona? La risposta, fortunatamente, è no — a precise condizioni.
Nel leasing ci sono tre soggetti: il fornitore (chi vende il bene), il concedente (la società di leasing che lo acquista e lo concede in uso) e l’utilizzatore (chi lo usa e paga i canoni). Il bene viene scelto dall’utilizzatore, ma giuridicamente è acquistato dal concedente. Questo “triangolo” è la chiave per capire chi risponde dei difetti.
Una sentenza del Tribunale di Roma, in linea con le Sezioni Unite della Cassazione, distingue due situazioni e, soprattutto, riconosce all’utilizzatore l’azione verso il fornitore, compresa la restituzione dei canoni:
«In tema di vizi della cosa concessa in locazione finanziaria che la rendano inidonea all’uso, occorre distinguere l’ipotesi in cui gli stessi siano emersi prima della consegna (rifiutata dall’utilizzatore) da quella in cui siano emersi successivamente alla stessa perché nascosti o taciuti in mala fede dal fornitore. […] In ogni caso, l’utilizzatore può agire contro il fornitore per il risarcimento dei danni, compresa la restituzione della somma corrispondente ai canoni già eventualmente pagati al concedente.»Trib. Roma, Sez. VIII, 31/03/2023, n. 5278
«In tema di vizi della cosa concessa in locazione finanziaria che la rendano inidonea all’uso, occorre distinguere l’ipotesi in cui gli stessi siano emersi prima della consegna (rifiutata dall’utilizzatore) da quella in cui siano emersi successivamente alla stessa perché nascosti o taciuti in mala fede dal fornitore. […] In ogni caso, l’utilizzatore può agire contro il fornitore per il risarcimento dei danni, compresa la restituzione della somma corrispondente ai canoni già eventualmente pagati al concedente.»
Il primo scenario è quello dei vizi emersi prima della consegna, con consegna rifiutata: è assimilato alla mancata consegna. Qui il concedente, informato del rifiuto, ha il dovere — in forza del principio di buona fede — di sospendere il pagamento del prezzo al fornitore e, se del caso, di agire per la risoluzione o la riduzione del prezzo.
Il secondo scenario è quello dei vizi occulti, emersi dopo la consegna perché nascosti o taciuti in mala fede dal fornitore: qui l’utilizzatore ha azione diretta verso il fornitore per l’eliminazione dei vizi o la sostituzione del bene; il concedente, una volta informato, ha gli stessi doveri di buona fede.
L’aspetto economicamente più rilevante è l’ultimo: in ogni caso l’utilizzatore può agire contro il fornitore per il risarcimento dei danni, e tra questi rientra la restituzione dei canoni già pagati al concedente. Significa che chi ha continuato a versare i canoni per un bene difettoso non ha necessariamente “perso” quei soldi: può recuperarli agendo nei confronti del fornitore.
Se ti accorgi che il bene in leasing è viziato o non idoneo all’uso, è importante muoversi presto e con metodo: contestare formalmente i vizi al fornitore (e informare il concedente), documentare il difetto con perizie o relazioni tecniche, e conservare le quietanze dei canoni versati. La tempestività della contestazione e la qualità delle prove incidono in modo diretto sull’esito.
Il bene in leasing difettoso non condanna l’utilizzatore a pagare a vuoto. La legge e la giurisprudenza gli riconoscono azione verso il fornitore e, con essa, la possibilità di recuperare i canoni già pagati. Inquadrare bene la situazione — vizi prima o dopo la consegna — è il primo passo per scegliere la strategia giusta.
Hai un bene in leasing che non funziona come doveva? Lo Studio Legale Massafra valuta i vizi, le contestazioni e le azioni esperibili verso fornitore e società di leasing.