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Liquidazione giudiziale e fallimento – Fallibilità della società incorporata entro l’anno dalla fusione per incorporazione.

La Suprema Corte, seguendo l’orientamento inaugurato nel 2021 (Cass Sez. U. 21970/2021), ha confermato che  “In tema di fusione per incorporazione, la società incorporata, qualora insolvente, è assoggettabile a fallimento, ai sensi dell’art. 10 L. Fall., entro un anno dalla sua cancellazione dal registro delle imprese.” (Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 23/05/2024, n. 14414).

In particolare gli Ermellini chiariscono nella parte motiva che “… anche nel sistema societario successivo alla riforma del 2003, così come in quello antecedente (cfr. Cass. Sez. U., 19698/2010), la fusione per incorporazione estingue la società incorporata – i quali valorizzano l’art. 10 l. fall. come norma affatto speciale che, attraverso una fictio iuris (e in perfetta equiparazione al debitore persona fisica), sancisce la fallibilità anche degli imprenditori collettivi, e segnatamente delle società -quand’anche “estinte” a seguito di incorporazione, fusione o scissione totalitaria (Cass. 11984/2020) – entro il termine di un anno dalla loro cancellazione dal registro delle imprese, purché l’insolvenza si sia manifestata anteriormente alla medesima o nel termine detto. 4.1. – Anche di recente è stato infatti ribadito che la fusione per incorporazione estingue la società incorporata, rendendone possibile la declaratoria di fallimento solo entro l’anno previsto dall’art. 10 l. fall., pena l’inesistenza della relativa statuizione (Cass. 6324/2023); ma anche, e più direttamente, che “nell’ipotesi di cancellazione societaria generata dal fenomeno della incorporazione (…) opera la disciplina di cui all’art 10 l.fall.”, la quale comporta la “fallibilità della società incorporata entro l’anno dalla cancellazione dal registro delle imprese” (Cass. 36526/2023)”.