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Mantenimento del figlio maggiorenne – Versamento diretto – Necessaria richiesta del figlio.

La Suprema Corte ha precisato che “il genitore, separato o divorziato, tenuto al mantenimento del figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente e convivente con l’altro genitore, NON PUÒ PRETENDERE, IN ASSENZA DI UNA SPECIFICA DOMANDA IN TAL SENSO DEL FIGLIO, DI ADEMPIERE LA PROPRIA PRESTAZIONE NEI CONFRONTI DI QUEST’ULTIMO ANZICHÉ DEL GENITORE. A seguito dell’introduzione dell’art. 155-quinquies c.c. ad opera della legge 8 febbraio 2006, n. 54, benché concorrenti, risultano titolari di diritti autonomi alla corresponsione dell’assegno sia il figlio, titolare del diritto al mantenimento, che il genitore col medesimo convivente, titolare del diritto a ricevere il contributo dell’altro genitore alle spese necessarie per siffatto mantenimento, cui materialmente provvede. Ne discende che entrambi sono legittimati a percepire l’assegno dal genitore obbligato” (Cass. civ. Sez. I Ord., 09-07-2018, n. 18008).

Nella sostanza i togati della I sezione civile, nell’ordinanza n. 18008/2018 hanno spiegato che sia il figlio non economicamente autosufficiente che il coniuge separato sono titolari di diritti autonomi, benché concorrenti: il primo è titolare del diritto al mantenimento; il secondo è titolare del diritto a ricevere il contributo dell’altro genitore alle spese necessarie per il mantenimento, cui di fatto provvede.

Ne discende che il genitore tenuto a versare l’assegno di mantenimento, non può optare se adempiere verso la madre ovvero nei confronti del figlio maggiore di età e, in assenza di una espressa istanza in tal senso da parte del figlio, è legittimo ritenere che il padre sia tenuto a versare l’assegno di mantenimento alla madre con cui coabita il ragazzo.