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Mediazione immobiliare – Obbligo del mediatore di comunicare circostanze che avrebbe dovuto conoscere con l’uso della natura professionale dell’attività esercitata – Responsabilità risarcitoria del mediatore correlata al minor vantaggio o al maggior aggravio patrimoniale o anche all’importo della provvigione.

Gli Ermellini hanno chiarito l’esistenza di precisi obblighi da parte del mediatore ed i risvolti in tema di responsabilità risarcitoria in caso di violazione degli stessi. Sul punto evidenziano come “il mediatore, ai sensi dell’art. 1759, comma 1, c.c., DEVE COMUNICARE ALLE PARTI LE CIRCOSTANZE A LUI NOTE, O CHE AVREBBE DOVUTO CONOSCERE CON L’USO DELLA DILIGENZA IMPOSTAGLI DALLA NATURA PROFESSIONALE DELL’ATTIVITÀ ESERCITATA, relative alla valutazione e alla sicurezza dell’affare, che possano influire sulla conclusione di esso o determinare le parti a perfezionare il contratto a diverse condizioni; ne consegue che, ove l’affare sia concluso, può sussistere la responsabilità risarcitoria del mediatore in caso di mancata informazione del promissario acquirente circa l’esistenza di irregolarità urbanistiche o edilizie non ancora sanate relative all’immobile oggetto della promessa di vendita, dovendosi comunque verificare l’adempimento di tale dovere di informazione da parte del mediatore con esclusivo riferimento al momento stesso della conclusione dell’affare. (Cassa con rinvio, CORTE D’APPELLO GENOVA, 11/10/2019)” (Cass. civ., Sez. II, Ordinanza, 02/05/2023, n. 11371).

La medesima pronuncia chiarisce altresì come “In tema di mediazione immobiliare, allorché l’affare sia concluso, la responsabilità risarcitoria del mediatore reticente o mendace può correlarsi al minore vantaggio o al maggiore aggravio patrimoniale derivanti dalle determinazioni negoziali della parte che siano state effetto del deficit informativo subito (indipendentemente dalla eventuale responsabilità concorrente della controparte contrattuale, quale, nella specie, quella del venditore per la violazione dell’impegno traslativo, che possa consentire al compratore di sperimentare i mezzi di tutela finalizzati al mantenimento dell’equilibrio del rapporto di scambio), o anche all’importo della provvigione corrisposta nella prospettiva di un affare che avrebbe richiesto una diversa valutazione economica per raggiungere gli scopi prefissi dal contraente. (Cassa con rinvio, CORTE D’APPELLO GENOVA, 11/10/2019)” (Cass. civ., Sez. II, Ordinanza, 02/05/2023, n. 11371).