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Obbligo delle mascherine al banco per gli studenti – Dichiarato illegittimo ai fini risarcitori il DPCM 14/01/2021 – In data 09/08/2021 il Tribunale Amministrativo ha accolto le richieste avanzate dagli studenti che si sono rivolti allo Studio Legale Massafra evidenziando l’illegittimità della misura relativa all’obbligo delle mascherine al banco per sostanziale difetto di istruttoria, irragionevolezza e per contrasto con le indicazioni del CTS.

Lo Studio Legale Massafra è stato contattato da numerosi genitori desiderosi di impugnare i DPCM che hanno disposto l’obbligo per gli alunni di indossare mascherine al banco in condizione di staticità. Dopo aver ottenuto pronunce confortanti in sede cautelare, il merito del ricorso è stato discusso in data 14/07/2021 e, IN DATA 09/08/2021, È STATA PUBBLICATA  LA SENTENZA CHE HA DATO RAGIONE ALLE DOGLIANZE DEI RICORRENTI DICHIARANDO ESPRESSAMENTE L’ILLEGITTIMITÀ DEL DPCM DEL 14 GENNAIO 2021 AI FINI RISARCITORI.

Così il TAR “Preliminarmente il Collegio deve rilevare l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse della domanda di annullamento di tutti gli atti impugnati, che hanno cessato di produrre i loro effetti”. Tale pronuncia preliminare era un atto dovuto, corretto e condivisibile essendo effettivamente venuta meno l’efficacia dei DPCM impugnati. Purtroppo un altro dei gravi problemi collegato all’uso dei DPCM era proprio la circostanza che cessavano di avere efficacia prima ancora che un Tribunale potesse giudicarne la legittimità.

TUTTAVIA LO STUDIO LEGALE MASSAFRA AVEVA EVIDENZIATO, IN FASE DI DISCUSSIONE, CHE, ANCHE SE I DPCM AVEVANO CESSATO LA LORO EFFICACIA, PERMANEVA L’INTERESSE AD UN PROVVEDIMENTO DI ANNULLAMENTO IN QUANTO OCCORREVA ACCERTARE L’ILLEGITTIMITÀ DEGLI STESSI AL FINE DI POTER AGIRE PER OTTENERE IL RISARCIMENTO DEL DANNO SUBITO DAI RICORRENTI E DAGLI INTERVENIENTI IN RELAZIONE ALL’APPLICAZIONE DI PROVVEDIMENTI DEL TUTTO ILLEGITTIMI. Si chiedeva  quindi al Tribunale amministrativo di pronunciarsi.

IL TAR NON SI È TIRATO INDIETRO ED HA QUINDI ACCOLTO LE ISTANZE DELLO STUDIO LEGALE MASSAFRA FACENDO FINALMENTE LUCE NEL MERITO  SULL’ILLEGITTIMITÀ DEL DPCM IMPUGNATO.

Così la sentenza: “ … In estrema sintesi i ricorrenti, in qualità di studenti (con i relativi genitori) che frequentano la scuola primaria e secondaria, lamentano che l’imposizione dell’obbligo di indossare la mascherina, per tutto il tempo delle lezioni “in presenza”, sia immotivata e sia viziata da difetto di istruttoria in quanto adottata in contrasto con le indicazioni fornite dal Comitato tecnico Scientifico e dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, senza fornire alcun supporto a sostegno di tale determinazione. Lamentano che non sia stata adottata alcuna misura al fine di garantire che un minore, pur privo di patologie conclamate, possa essere esonerato dall’uso della mascherina in classe ove risenta di cali di ossigenazione o di altri disturbi o difficoltà. Lamentano, inoltre, che la suddetta imposizione sia sproporzionata e irragionevole laddove gli istituti scolastici siano in grado di garantire il distanziamento fra i banchi. Sul punto il Collegio, per brevità, richiama e fa espresso rinvio alle considerazioni svolte nella sentenza n. 2102 del 19 febbraio 2021 su analoghe questioni, in cui è stata rilevata l’illegittimità del DPCM del 3 novembre 2020 per sostanziale difetto di istruttoria, per irragionevolezza e per contrasto con le indicazioni del CTS, dalle quali l’amministrazione si è discostata senza tuttavia motivare alcunché sulle ragioni del diverso opinamento e senza addurre o richiamare evidenze istruttorie di diverso avviso, in ipotesi ritenute prevalenti rispetto al parere tecnico-scientifico del CTS. Si tratta di vizi ravvisabili anche nel successivo DPCM del 14 gennaio 2021, oggetto di impugnazione, la cui base istruttoria è rimasta sostanzialmente immodificata. …. “.

PERTANTO IL TAR HA DICHIARATO AI FINI RISARCITORI  L’ILLEGITTIMITÀ DEL DPCM DEL 14 GENNAIO 2021.

Questa pronuncia è di particolare importanza non solo perché permetterà ai ricorrenti di avviare un’azione risarcitoria, quanto e soprattutto perché il TAR ha evidenziato ancora una volta come l’azione di Governo, caratterizzata dall’emanazione di continui DPCM privi di istruttoria e reale motivazione, sia stata del tutto illegittima e costituisca quindi una triste pagina della storia della legalità in Italia.