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Privacy, GDPR e diritto all’oblio – Omesso aggiornamento di notizie risalenti costituisce trattamento illecito di dati personali anche nel sistema antecedente al GDPR  – Diritto al risarcimento del danno in caso di ritardo o rifiuto della rimozione o aggiornamento.

Recentemente gli Ermellini hanno chiarito come L‘omesso aggiornamento di una risalente notizia di cronaca, pubblicata sul sito internet di una testata giornalistica, integra anche nel sistema antecedente all’entrata in vigore del Regolamento UE n. 679 del 2016 (GDPR) – un trattamento illecito dei dati personali, suscettibile di dar luogo a un pregiudizio non patrimoniale risarcibile, nel caso di ingiustificato rifiuto o ritardo del titolare del sito di provvedere al suddetto aggiornamento o alla rimozione della notizia, a seguito della corrispondente richiesta dell’interessato. (Cassa con rinvio, CORTE D’APPELLO TRIESTE, 30/07/2019)” (Cass. civ., Sez. III, Sentenza, 01/03/2023, n. 6116).

Nella stessa direzione anche la successiva pronuncia secondo cui“In tema di trattamento dei dati personali e di diritto all’oblio, anche nel regime precedente al Regolamento UE n. 679 del 2016 (GDPR), applicabile “ratione temporis”, il gestore di un sito web non è tenuto a provvedere, a seconda dei casi, alla cancellazione, alla deindicizzazione o all’aggiornamento di un articolo di stampa, a suo tempo legittimamente pubblicato, ancorché relativo a fatti risalenti nel tempo, in difetto di richiesta dell’interessato che è la sola idonea a far scaturire in capo al gestore l’obbligo di provvedere senza indugio. (Rigetta, TRIBUNALE PERUGIA, 03/03/2021)” (Cass. civ., Sez. I, Sentenza, 07/03/2023, n. 6806).