La Corte di Appello di Palermo ha chiarito come “in tema di responsabilità sanitata da infezione nosocomiale la Corte di Appello di Palermo ha chiarito come in tema di risarcimento dei danni subiti in conseguenza di infezione c.d. nosocomiale, grava sul soggetto danneggiato la prova della diretta riconducibilità causale dell’infezione alla prestazione sanitaria; una volta assolto dal paziente, anche a mezzo di presunzioni, l’onere probatorio relativo al nesso causale, incombe sulla struttura sanitaria, al fine di esimersi da ogni responsabilità per i danni patiti dal paziente, l’onere di fornire la prova della specifica causa imprevedibile e inevitabile dell’impossibilità dell’esatta esecuzione della prestazione, intesa, quest’ultima, non già, riduttivamente, quale mera astratta predisposizione di presidi sanitari potenzialmente idonei a scongiurare il rischio di infezioni nosocomiali a carico dei pazienti, bensì come impossibilità in concreto dell’esatta esecuzione della prestazione di protezione direttamente e immediatamente riferibile al singolo paziente interessato.” (Corte d’Appello Palermo, Sez. II, Sentenza, 28/09/2023, n. 1671).