Con la sentenza n. 1474 del 9 giugno 2025, il Tribunale di Bologna ha affrontato una questione rilevante in materia di responsabilità medica e applicazione della Legge Gelli-Bianco.Il caso riguardava un paziente che, dopo un accertamento tecnico preventivo (ATP) conclusosi senza conciliazione, aveva introdotto il giudizio di merito oltre il termine di 90 giorni previsto dall’art. 8, comma 3, L. 24/2017.
La difesa del medico e della struttura sanitaria aveva eccepito l’improcedibilità della domanda. Il Tribunale ha invece stabilito che il mancato rispetto del termine non comporta l’improcedibilità dell’azione, ma incide solo sulla conservazione degli effetti sostanziali e processuali dell’ATP (come l’effetto interruttivo e sospensivo).
Secondo il giudice bolognese, tale interpretazione tutela il diritto costituzionale di azione (art. 24 Cost.) ed evita inutili aggravi procedurali, in linea con un orientamento giurisprudenziale che privilegia la lettura restrittiva delle condizioni di procedibilità.
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