Il risarcimento per la morte dell’animale d’affezione è uno dei temi su cui i tribunali italiani sono oggi più divisi. Chi perde un cane o un gatto per un errore veterinario, un incidente o il fatto illecito di un terzo si chiede legittimamente: posso essere risarcito anche per la sofferenza, oltre che per le spese?
La risposta onesta è: dipende. E capire da cosa dipende può fare la differenza tra una richiesta fondata e una destinata al rigetto.
Partiamo dal punto fermo. Se la morte o la lesione dell’animale è imputabile a qualcuno (per esempio al veterinario che non ha rispettato la diligenza professionale), il danno patrimoniale è risarcibile secondo le regole ordinarie: spese veterinarie sostenute, spese di autopsia e perizia, valore dell’animale.
Il rapporto con il veterinario è un contratto d’opera professionale: l’obbligazione è “di mezzi”, non “di risultato”, e la diligenza richiesta è quella media qualificata ex art. 1176, comma 2, c.c. Come ha chiarito di recente il Tribunale di Civitavecchia: «l’inadempimento del professionista non può essere desunto dal mancato raggiungimento del risultato utile sperato dal cliente, ma deve essere valutato alla stregua dei doveri inerenti allo svolgimento dell’attività professionale ossia al dovere di diligenza e al dovere d’informazione» (Trib. Civitavecchia, sent. 31/07/2025, n. 926 — passo della motivazione).
Qui sta il vero nodo. La Cassazione a Sezioni Unite, nelle storiche sentenze di San Martino, ha escluso la risarcibilità del danno esistenziale da perdita dell’animale d’affezione, qualificandolo «pregiudizio di dubbia serietà» in assenza di reato e di copertura costituzionale del rapporto uomo-animale (Cass. civ., SS.UU., 11/11/2008, n. 26972; orientamento ribadito da Cass. civ. 23/10/2018, n. 26770 e Cass. civ., Sez. III, ord. 18/01/2019, n. 1281).
A questo orientamento si è attenuto, da ultimo, il Tribunale di Civitavecchia con la sentenza n. 926/2025 citata: su 16.000 euro richiesti per la morte di un cane dopo un intervento chirurgico, ha liquidato solo 817,72 euro di danno patrimoniale, negando integralmente il danno morale.
Ma una parte crescente della giurisprudenza di merito la pensa diversamente. Il Tribunale di Siracusa, ad esempio, ha affermato: «il patimento subito dalla persona che venga privata dell’animale di affezione ingenera, un danno risarcibile riconducibile alla categoria del danno non patrimoniale di cui all’art. 2059 c.c.», precisando però che grava «sul danneggiato la prova, anche mediante presunzioni, dell’effettivo pregiudizio patito» (Trib. Siracusa, Sez. II, sent. 17/02/2025, n. 238 — passi della motivazione). Nel caso concreto ha liquidato 600 euro di danno non patrimoniale, oltre al danno patrimoniale.
Sulla stessa linea il Tribunale di Pisa, che ha valorizzato «il comune sentire del momento storico attuale» e il tessuto normativo (Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia ratificata con L. 201/2010, art. 13 TFUE che riconosce gli animali come esseri senzienti), liquidando 1.500 euro per ciascun proprietario per le gravi lesioni permanenti del proprio cane (Trib. Pisa, sent. 03/11/2023, n. 1362).
Su un punto, invece, non c’è contrasto: se la condotta integra un reato — uccisione di animali (art. 544-bis c.p.), maltrattamento (art. 544-ter c.p.) — il danno non patrimoniale è risarcibile ex art. 185 c.p. Lo riconosce espressamente anche la giurisprudenza più restrittiva.
Chi ha perso un animale per responsabilità altrui dovrebbe: conservare tutta la documentazione veterinaria e le ricevute, far eseguire tempestivamente l’autopsia in caso di decesso sospetto, raccogliere prove del legame affettivo e del pregiudizio subito (il danno morale non è mai “automatico”) e ricordare che per le controversie di responsabilità sanitaria è prevista la mediazione obbligatoria.
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