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Sinistro in una strada privata – L’assicurazione risarcisce?

Non vi sono precise statuizioni normative sul punto ma unicamente riferimenti giurisprudenziali ed una recente pronuncia della Corte di Giustizia Europea.

Il punto della giurisprudenza italiana è dato da quanto stabilito dalla Suprema Corte evidenziando come “Ai sensi degli artt. 1 e 18 della legge 24 dicembre 1969, n. 990 (applicabile “ratione temporis”) l’azione diretta, spettante al danneggiato da un  sinistro  stradale nei confronti dell’assicuratore del responsabile, è ammessa anche per i sinistri cagionati da veicoli posti in circolazione su  area  (da equiparare alla strada di uso pubblico) che, ancorché di proprietà  privata , sia aperta ad un numero indeterminato di persone ed alla quale sia data la possibilità, giuridicamente lecita, di accesso da parte di soggetti diversi dai titolari dei diritti su di essa, non venendo meno l’indeterminatezza dei soggetti che hanno detta possibilità pur quando essi appartengano tutti ad una o più categorie specifiche e quando l’accesso avvenga per peculiari finalità ed in particolari condizioni. COSTITUISCE OGGETTO DI APPREZZAMENTO DI FATTO – COME TALE DEVOLUTO AL GIUDICE DI MERITO E SINDACABILE IN SEDE DI LEGITTIMITÀ SOLO PER VIZIO DI MOTIVAZIONE – L’ACCERTAMENTO IN ORDINE ALLA CONCRETA ACCESSIBILITÀ DELL’ AREA  AL PUBBLICO, COME SOPRA INTESA. (Nella specie, è stata ritenuta correttamente motivata la decisione con cui il giudice di merito, in relazione ad un  sinistro  verificatosi nella rampa di accesso ad un garage, ha ritenuto la stessa – indipendentemente dalla natura pubblica o  privata  dell’ area al cui interno essa risultava collocata – un luogo in cui la circolazione non è consentita ad un numero indeterminato di persone, bensì limitata a coloro che debbono compiervi la manovra di ingresso o di uscita e che, in quanto titolari del diritto di ricoverarvi il veicolo, costituiscono un numero determinato di persone, venendo in considerazione “uti singuli” e non “uti cives”). (Rigetta, App. Napoli, 10/05/2006)” (Cass. civ. Sez. III, 03-04-2013, n. 8090).

Pertanto la distinzione tra strada pubblica o privata è stata collegata alla modalità di uso della stessa ed al tipo di circolazione che vi si svolge.

Tale parametro distintivo trova conferma nel  Codice della strada (D.Lgs. 30-4-1992 n. 285) che infatti, all’art 2 comma 1, così statuisce: “Ai fini dell’applicazione delle norme del presente codice si definisce “strada” l’area ad uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali”. Nel medesimo articolo, al comma 6, vengono anche assimilati alle strade comunali le stradi vicinali e ciò malgrado all’art. 3, comma 1, n. 52, la strada vicinale venga espressamente definita la “.. strada privata fuori dai centri abitati ad uso pubblico”

La copertura  assicurativa e la conseguente azione diretta nei  confronti della compagnia, disciplinata dall’art. 144 del Codice delle assicurazioni private,  è collegata a quanto statuito dall’art. 122 del D.Lgs. 7-9-2005 n. 209 (Codice delle assicurazioni private) secondo  cui “non possono essere posti in circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate se non siano coperti dall’assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi prevista dall’articolo 2054 del codice civile e dall’articolo 91, comma 2, del codice della strada”.

Pertanto la giurisprudenza,  ai fini dell’applicabilità delle norme in tema di R.C.A., considera le aree di proprietà privata, aperte alla circolazione del pubblico, equiparate alle strade di uso pubblico, con i limiti individuati dalla sopra richiamata sentenza degli Ermellini  Sez. III, 03-04-2013, n. 8090. 

Questo l’orientamento principale della giurisprudenza italiana. 

Si evidenzia tuttavia come recentemente la  Corte giustizia Unione Europea abbia spostato l’attenzione sul veicolo e non sul tipo di strada evidenziando come “rientra nella sua nozione di “circolazione dei veicoli” qualunque uso di un veicolo che sia conforme alla funzione abituale dello stesso” . Così la Corte: “L’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 72/166/CEE del Consiglio, del 24 aprile 1972, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in fatto di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e di controllo dell’obbligo di assicurare tale responsabilità, deve essere interpretato nel senso che rientra nella sua nozione di “circolazione dei veicoli” qualunque uso di un veicolo che sia conforme alla funzione abituale dello stesso. Potrebbe dunque rientrare in detta nozione la manovra di un trattore nel cortile di una casa colonica per immettere in un fienile il rimorchio di cui è munito, com’è accaduto nel procedimento principale, ciò che spetta al giudice del rinvio verificare” (Corte giustizia Unione Europea Sez. III, 04-09-2014, n. 162/139.