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Società – Abuso di maggioranza e annullabilità delle delibere assembleari – Rilevanza della condotta per valutare se il voto persegua interessi della società o sia teso a ledere i diritti dei soci di minoranza.

La condotta, quale concetto giuridico generalmente utilizzato in ogni settore del diritto, non trova, a oggi, esplicita definizione normativa, né in ambito civile, né in ambito penale. Tuttavia rappresenta un cardine insostituibile dell’intero sistema jus-penalistico ed in ambito civile viene richiamato ed utilizzato quale elemento d’analisi del fatto materiale. Analizzando la condotta delle parti, la Suprema Corte di Cassazione ha chiarito che “In materia societaria, sussiste abuso di maggioranza, con conseguente annullabilità della delibera assembleare che ne costituisca applicazione, qualora il voto espresso non trovi alcuna giustificazione nel perseguimento dell’interesse della società – in quanto volto a perseguire un interesse personale antitetico a quello sociale – oppure ove sia il risultato di una intenzionale attività fraudolenta dei soci di maggioranza, diretta a ledere i diritti partecipativi o gli altri diritti patrimoniali dei soci di minoranza, in violazione del canone della buona fede oggettiva nell’esecuzione del contratto. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di merito che non aveva valorizzato, quale forma di abuso della maggioranza assembleare, la circostanza che quest’ultima avesse disposto la soppressione della clausola statutaria contenente il diritto di prelazione interna, appena diciotto giorni prima della cessione di quote intercorsa fra altri due soci).” (Cass. civ., Sez. I, 14/02/2024, n. 4034).