Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha chiarito che “In tema di assegno divorzile, il criterio compensativo-perequativo, che deve guidare il giudice di merito nel riconoscimento dell’assegno di divorzio in favore della parte economicamente più debole ed alla sua determinazione, richiede di valutare gli effetti e le conseguenze delle scelte operate dai coniugi durante il matrimonio e quindi di tenere in considerazione non solo le eventuali occasioni di lavoro mancate ma anche di apprezzare i vantaggi ottenuti da un coniuge, ricollegabili al contributo fornito dall’altro, in termini di supporto materiale e contributivo alla carriera” (Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 14/04/2023, n. 10016). Nel caso di specie è stato confermato l’assegno di mantenimento, a carico della moglie in favore del marito, in quanto il marito l’aveva supportata “mantenendola” agli studi (specializzazione e dottorato) e aiutandola i primi anni nelle spese necessarie per l’avvio della professione.
L’assegno divorzile prescinde dalla condizione reddituale di autosufficienza economica dell’ex coniuge e viene attribuito per correggere lo spostamento patrimoniale da uno all’altro coniuge, divenuto ingiustificato “ex post”, produttivo di una situazione di maggiore debolezza in funzione delle esigenze familiari.