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Successioni – Lesione di legittima – Valutazione dei beni al momento della successione al fine di accertare la lesione e al momento della effettiva divisione per lo scioglimento della comunione.

Con un’importante pronuncia la Suprema Corte ha chiarito che “in caso di pretermissione del legittimario per effetto di istituzione di erede a titolo universale, a seguito dell’esperimento vittorioso dell’azione di riduzione sui beni relitti ovvero recuperati per effetto sempre dell’azione di riduzione, viene a determinarsi una situazione di comunione tra l’erede istituito ed il legittimario nella quale la quota del primo è corrispondente al valore della quota di legittima non soddisfatta determinata in proporzione al valore dell’intera massa, il tutto secondo la stima compiuta alla data di apertura della successione. TUTTAVIA OVE DEBBA PROCEDERSI ALLA DIVISIONE DELLA COMUNIONE COSÌ INSORTA, LA STIMA DEI BENI IN VISTA DELLE OPERAZIONI DIVISIONALI DEVE ESSERE AGGIORNATA ALLA LUCE DEL MUTATO VALORE DEI BENI TRA LA DATA DI APERTURA DELLA SUCCESSIONE E QUELLA DI EFFETTIVO SCIOGLIMENTO DELLA COMUNIONE” (Cass. civ., Sez. II, 08/11/2023, n. 31125).

Tale pronuncia è rilevante per i conseguenti effetti sulla valutazione dei beni nelle diverse azioni di riduzione e  della divisione. Infatti per riduzione gli art. 556 e 564 c.c. richiamano il valore dell’asse ereditario al momento dell’apertura della successione. Diversamente, per la divisione la valutazione del bene deve essere fatto momento della divisione stessa.

Di conseguenza, in base la principio enunciato, con l’accoglimento dell’azione di riduzione la comunione ereditaria con l’erede pretermesso si forma al momento dell’accoglimento della domanda  e per il suo scioglimento valgono le regole ordinarie con conseguente attualizzazione della stima dei beni alla data dell’effettivo scioglimento.